LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MOBILI GIANNETTI di Francesco e Giovanna Giannetti s.a.s., con sede in *****, cod. fisc. e P. IVA *****, in persona del legale rappresentante, sig.ra G.G., nata a *****, cod. fisc. *****, rappresentata e difesa dall’avv. MINGHELLI Gian Antonio, con studio in Roma, alla C.ne Clodia 19, presso cui elettivamente domicilia;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE, via Pezzella, Parco Valentino, Santa Maria Capua Vetere;
e contro
DIREZIONE REGIONALE della CAMPANIA dell’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, via Medina 24, Napoli;
e contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 39/39/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 39, il 20 ottobre 2004, depositata il 3 novembre 2004 e non notificata;
e sul ricorso n. 31151/05 proposto da:
MOBILI GIANNETTI di Francesco e Giovanna Giannetti s.a.s., con sede in *****, cod. fisc. e P. IVA *****, in persona del legale rappresentante, sig.ra G.G., nata a *****, cod. fisc. *****, rappresentata e difesa dall’avv. MINGHELLI Gian Antonio, con studio in Roma, alla C.ne Clodia 19, presso cui elettivamente domicilia;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DeLLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Erariale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, nonche’ contro l’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE GENERALE, in persona del suo Direttore Generale pro tempore in Roma, viale Europa 242;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 39/39/04 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 39, il 20 ottobre 2004, depositata il 3 novembre 2004 o non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Minghelli che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la resistente Amministrazione, l’Avv. De Stefano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la nullita’ della sentenza di primo e secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.02.1998, la Guardia di Finanza, Comando di Caserta, effettuava a carico della Giannetti Mobili s. a. s. una verifica fiscale per gli anni dal 1994 al 1998, da cui sarebbe emersa l’utilizzazione, da parte della s.a.s., di alcuni conti correnti intestati non alla societa’ ma al sig. G.G., padre, ed al sig. G.F., socio non amministratore.
Da tali conti, a parere dei finanzieri, venivano tratti gli assegni necessari per il pagamento degli acquisti di mobili non fatturati e, contestualmente, sugli stessi conti pervenivano gli incassi, non contabilizzati, della societa’.
Nei verbali della G.d.F. si faceva esplicito riferimento ad un procedimento penale, contraddistinto dal n. RG 4056/98, avente ad oggetto un’imputazione per vari fatti di usura a carico del sig. G.F., ma non a carico della legale rappresentante, sig.ra G.G..
Alla luce, pertanto, delle inesattezze riscontrate nei libri contabili e delle omissioni delle annotazioni relative agli incassi, l’Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere emetteva l’avviso di accertamento n. ***** con cui rettificava la dichiarazione dei redditi del 1996 della societa’ da L. 167.847.000 a L. 1.554.077.000.
Avverso tale provvedimento, la s.a.s. proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, eccependo difetto di motivazione, dacche’ l’accertamento sarebbe stato motivato solo per relationem; violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., mancata allegazione degli atti posti a base dell’accertamento; violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 per mancanza dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza, illegittimita’ dell’accertamento per erroneita’ del presupposto economico; illegittimita’ delle prove testimoniali erroneamente utilizzate e, infine, violazione del D.P.R. 917 del 1986, art. 75, comma 4 per non aver opposto ai ricavi accertati i relativi costi ed oneri.
La Commissione adita, con la sentenza n. 696/10/2001, accoglieva il ricorso del la societa’ contribuente. Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, con la sentenza n. 39/39/04, pronunciata il 20 ottobre 2004 e depositata il 3 novembre 2004, lo accoglieva. Avverso tale sentenza, la Mobili Giannetti s.a.s. proponeva ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte dispone la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Trattasi di controversia su accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di societa’ di persone. E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’e’ qui motivo per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno sol tanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevatile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. 14815/08).
Alla lune della giurisprudenza ut supra il processo che ne occupa deve ritenersi affetto da nullita’ assoluta. Visti i profili processuali e sostanziali della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
LA CORTE Riunisce al presente ricorso il ricorso 31151/05. Pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010