LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29660-2008 proposto da:
F.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati MANZELLA PIETRO, PASQUALE CAIAZZA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, quale impresa designata per la regione Campania alla liquidazione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona dei suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, rappresentata e difesa dall’avvocato MACIARIELLO VINICIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 472/2007 del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE, SEZIONE DISTACCATA di CASERTA, depositata il 22/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
La Corte, letti gli atti depositati osserva:
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 12 dicembre 2008 F.H. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 ottobre 2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta – che aveva dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello da lei interposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva determinato in misura ritenuta inadeguata il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale cagionato da auto non identificata.
L’Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata F.G.V.S., ha resistito con controricorso.
2 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 141 e 327 c.p.c. e chiede sostanzialmente alla Corte di stabilire che, ai fini della tempestività dell’atto d’appello e del rispetto del termine annuale (prorogato per il periodo feriale), occorre avere riguardo alla data di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario e non alla data della consegna al destinatario.
3. – Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, risulta infondato.
Occorre premettere che la ricorrente ha fatto esplicito riferimento (pag. 3 del ricorso) ai “45 gg. di sospensione feriale previsti dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742” anzichè censurare l’identica affermazione del Tribunale, considerato che, in realtà, i giorni di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale sono 46 (dal 1 agosto al 15 settembre compresi). In mancanza di specifica censura, la Corte non può intervenire ex officio.
Tanto premesso, è agevole rilevare, in primo luogo, che la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 si riferisce alla notificazione eseguita a mezzo del servizio postale e, in secondo luogo, che, a seguito di detta sentenza, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro indicante il numero del “registro cronologico” e la data, apposto, come nella specie, in calce all’atto di appello, per gli importi riscossi per la notificazione e recante la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, senza che sia necessario dimostrare la tempestività della consegna attraverso la ricevuta rilasciata dall’ufficiale giudiziario ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109 dell’incarico affidatogli e della consegna dell’atto da notificarsi o attraverso idonea attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell’atto da notificare. Detta specifica attestazione non è necessaria in assenza di contestazioni al riguardo e in considerazione della coincidenza tra la data apposta immediatamente dopo il numero del registro cronologico dei ricorsi nel timbro con quella di ricezione da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare (Cass. n. 11024 del 2007).
Nella specie tale contestazione vi era e, dunque, la F. era tenuta a produrre idonea documentazione.
D’altra parte il Tribunale ha spiegato che la data dell’11.1.2006 è l’unica indicata e che manca contrario riscontro. La ricorrente assume che la sentenza impugnata non ha considerato la data (10.1.2006) risultante stampigliata sul frontespizio dell’atto unitamente al timbro dell’Ufficiale giudiziario, ma quello indicato è semmai un vizio revocatorio e non un vizio suscettibile di ricorso per cassazione.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Entrambe le parti hanno presentato memoria; nessuna di esse ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione poichè non contrastano efficacemente i rilievi della relazione; resta confermata la limitata impugnazione della durata di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale e il carattere eventualmente revocatorio della censura relativa alla prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010