LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MODICA SALVATORE con studio in PALERMO PIAZZA MARINA 39 (avviso postale), giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
POLIGRAF SCARL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 73/2004 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO, depositata il 30/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La F. Ponte S.p.A. impugnava la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione a ruolo da parte del Comune di Palermo, le veniva richiesto il pagamento della tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2004. Deduceva l’illegittimita’ – per contrasto con del D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 68, comma 2, lett. C – del relativo regolamento comunale, applicato nella parte in cui, con riferimento alla TARSU, aveva inserito gli alberghi in una categoria tariffaria differente dalle abitazioni, applicando una tariffa di gran lunga superiore.
Il convenuto resisteva.
La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso ritenendo il contrasto tra il regolamento comunale e il D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 68, comma 2, lett. C. La relativa sentenza veniva impugnata presso la commissione tributaria regionale dal Comune; che, contestando l’interpretazione data dai primi giudici al cit. D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 68 – dagli stessi ritenuto rigidamente vincolante per i comuni -, insisteva nella legittimita’ della differenziazione in categorie diverse tra gli alberghi e le abitazioni, stante la differente potenzialita’ di rifiuti prodotti.
La societa’ appellata resisteva.
La commissione tributaria regionale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello. Ha motivato ritenendo l’illegittimita’ del regolamento comunale applicato, anche se non per la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 (ritenuto dal giudice di secondo grado norma non rigidamente vincolante per i comuni) bensi’ per irrazionalita’ o incongruenza delle tariffe previste dal detto regolamento che veniva, quindi, disapplicato.
Contro tale sentenza ricorre il Comune con tre motivo; la contribuente resiste con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO Il Comune di Palermo ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di secondo grado, pur avendo accolto l’appello dell’amministrazione sulla derogabilita’ per i comuni del D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 68 cit., ha poi rigettato l’appello stesso in base ad un motivo mai proposto dal contribuente, cioe’ l’eccessivita’ dell’aliquota applicata agli alberghi.
Tale censura e’ inammissibile. Secondo un consolidato principio affermato da questa Corte (Cass. n. 1170 del 2004 in motivazione; n. 7194 del 2000, n. 6502 del 2001,n. 10410 del 2002,n. 13833 del 2002) “qualora la parte chieda il riesame del fatto processuale, deve indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto medesimo, pena la inammissibilita’ del motivo per genericita’, ovverosia in quanto privo di rituale compiutezza. Va in definitiva affermato il principio di diritto per cui se e’ vero che questa Corte, allorquando sia denunciato un errar in procedendo, quale e’ indubbiamente il vizio di ultra o extra petizione, e’ anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere e’ necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.
In effetti la decisione qui impugnata contiene un’affermazione (cioe’ l’avere la societa’ contribuente contestato l’ammontare della tariffa da applicare per l’intera superficie degli esercizi alberghieri) del tutto contrastante con la censura mossa. In virtu’ di tanto il Comune ricorrente avrebbe dovuto anzitutto porre a base delle proprie doglianze in modo rituale l’originario ricorso della contribuente, precisandone l’esatto tenore, eventualmente anche mediante sua integrale trascrizione nel ricorso per Cassazione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative. Detto principio trova applicazione anche allorche’ il ricorrente per Cassazione lamenti la violazione di una norma processuale, sicche’ egli ha l’onere di indicare tutti gli elementi di fatto che determinarono la dedotta violazione al fine di permettere la valutazione della decisivita’ della questione. In applicazione del principio in discorso, il ricorrente che, come nella specie, lamenti la pronunzia ultra petita, da parte del giudice di merito, su una domanda, onde evitare una pronuncia di inammissibilita’ per lacunosita’ della censura, ha l’onere di riportare in ricorso tale domanda. In mancanza, la censura si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del ridetto principio, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio medesimo un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificita’ dei motivi di impugnazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”. (in motivazione Cass. N. 1170 del 2004).
Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 14, 15, 16 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARSU (approvato con Delib. Consiglio Comunale 26 febbraio 1997, art. 37), nonche’ del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68 norme che consentono ad esso Comune di regolamentare i criteri di applicazione della tassa in base alla potenziale capacita’ dei locali di produrre rifiuti; nonche’ l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, avendo il giudice di secondo grado disapplicato, in quanto illegittimo, il regolamento comunale senza prenderlo in esame nella sua totalita’.
La doglianza e’ inammissibile nella prima parte in quanto il ricorrente si limita a riportare il testo degli articoli regolamentari e cio’ in contrasto con il principio gia’ affermato da questa Corte (sentenza n. 1893 del 27/01/2009, Rv. 606875) “Qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, e’ necessario – in virtu’ del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalita’ attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza”.
La censura e’ ugualmente inammissibile nella seconda parte per l’assoluta genericita’ sia dei quesiti proposti che delle contestazioni mosse, contestazioni che si risolvono da una parte in una apodittica affermazione di contrasto tra le norme indicate e la sentenza impugnata, senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni di diritto, contenute nella sentenza, che implicherebbero tale contrasto (Cass. n. 5076/2007), e dall’altra parte in un’altrettanto vaga doglianza sulla motivazione, censurata in quanto omessa o insufficiente o contraddittoria. “avendo disapplicato,in quanto illegittimo, il regolamento comunale senza prenderlo in esame nella sua totalita’”. Manca in effetti l’individuazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;
manca una qualsiasi considerazione che metta in rilievo le parti della motivazione che non potrebbero logicamente coesistere, ne’ le ragioni per le quali si contraddirebbero. Evidentemente questo si riverbera sull’assoluta genericita’ dei quesiti posti; sul punto questa Corte ha gia’ affermato che (Cass. n. 5471 del 29/02/2008, Rv. 602125) “la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da cio’ consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non e’ consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia fa contraddittorieta’ della motivazione”.
Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, e l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La doglianza e’ fondata. Questa Corte ha gia’ affermato (Cass. n. 5722 del 12/03/2007, Rv. 596608) che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e’ legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita’ produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attivita’, il quale puo’ eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalita’ dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2 tra gli elementi di riscontro della legittimita’ della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.
Tale principio appare assolutamente condivisibile.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La formazione in epoca successiva alla proposizione del ricorso del principio giurisprudenziale seguito, determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010