LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;
– ricorrenti –
contro
F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 100/14/02 della Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, depositata il giorno 8.5.2003;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9.12.2009 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Dati del processo.
1.1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, respingendo l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza n. 98/03/2000 della commissione tributaria provinciale di Livorno, che aveva accolto il ricorso del contribuente, conferma l’annullamento, pronunziato in primo grado, dell’avviso di rettifica concernente la dichiarazione IRPEF 1995, notificato al signor F.M., partecipe al 50 per cento della s.a.s. Brogialdi di Fanfani Mauro &
C, avviso emesso a seguito d’indagini, che avevano condotto alla scoperta di una contabilita’ parallela ed all’accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati per L. 194,431.000.
1.2.- L’amministrazione finanziaria chiede annullarsi la menzionata sentenza della commissione regionale, censurandola, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 , lett. d); degli artt. 112 e 132 c.p.c.; e per omessa o insufficiente motivazione; per avere disatteso, senza adeguate argomentazioni, i motivi dell’appello erariale, con violazione delle norme di legge citate (e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40), in virtu’ delle quali l’ufficio procede a rettifica delle dichiarazioni, ai fini dell’ILOR per la societa’ e dell’IRPEF per i soci, anche in base a semplici presunzioni; le quali erano state ricavate, nella specie, dall’inattendibilita’ delle scritture contabili, che presentavano ripetuti saldi di cassa negativi, e dalla scoperta di una contabilita’ occulta parallela a quella ufficiale; circostanze non contrastate da controparte, cui ne incombeva l’onere, mediante valide prove.
1.3.- Il nominato contribuente, intimato, non svolge difese in questo giudizio.
2.- Questioni pregiudiziali.
2.1.- La presente controversia – instaurata da socio di una societa’ di persone (societa’ in accomandita semplice) nei confronti dell’ufficio tributario che aveva emesso l’avviso di accertamento per tributi diretti – non si e’ svolta con la partecipazione di tutti i soci e della societa’, litisconsorti necessari.
2.2.- In materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento – che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone, delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, con automatica e conseguente imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso proposto contro l’atto impositivo da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ sia tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -;
sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, dal momento che essa non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato.
2.3.- Si configura conseguentemente un caso di litisconsorzio necessario originario che impone, allorche’ il ricorso sia stato proposto, come nel caso specifico, da uno soltanto dei soggetti interessati, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14.
Pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (in tal senso, con argomenti condivisi dal collegio S.U. n. 14815/2008).
2.4.- Deve essere quindi dichiarata, pronunziando sul ricorso, la nullita’ delle sentenze di primo e secondo grado, e le parti debbono essere rimesse davanti al giudice di primo grado (commissione tributaria provinciale di Livorno), che procedera’ a nuovo giudizio, dopo avere debitamente integrato il contraddittorio nei confronti dell’altro socio e della societa’.
Le spese dell’intero processo debbono essere integralmente compensate fra le parti, per giusti motivi, ravvisati nella novita’ dell’orientamento giurisprudenziale portato dalla sentenza S.U. sopra citata.
3.- Dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Pronunziando sul ricorso, dichiara la nullita’ delle sentenze di primo e di secondo grado e rimette le parti davanti alla commissione tributaria provinciale di Livorno. Compensa integralmente fra le stesse parti le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010