Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.31 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24484-2008 proposto da:

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato LAZAZZERA ALESSIO, giusta Delib. G.C. 5 dicembre 2007, n. 150 e Delib. 10 ottobre 2008, n. 95 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato LUISE MICHELINO, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2008 del GIUDICE DI PACE di ARIANO IRPINO del 16/07/08, depositata il 25/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

che il Comune di Montecalvo Irpino ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza emessa il 16.7.2008 dal giudice di pace di Ariano Irpino nel giudizio di opposizione proposto da detto Comune avverso il decreto ingiuntivo per competenze professionali emesso in favore dell’avv. B.G.;

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spettanze professionali richieste dall’avv. B., nell’ambito del quale l’opponente non si è limitato a dedurre questioni tariffarie, relative alla quantificazione del credito, ma ha anche, ed in via principale, contestato la sussistenza la mancata riunione del procedimento ad altri e soprattutto il ritenuto illegittimo frazionamento del credito, questioni che integrano i primi due motivi del ricorso per cassazione;

che, pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. 26/09/2007, n. 20179; Cass. 04/01/2006, n. 29; Cass. S.U. n. 182/1999,; Cass. 31/08/2005, n. 17565), deve ritenersi che il giudizio suddetto, per la natura delle principali questioni che ne hanno formato oggetto in sede di merito, non circoscritte alla corretta quantificazione delle spettanze alla stregua delle tabelle forensi, non rientra tra quelli disciplinati dal rito speciale di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, da definirsi con ordinanza non impugnabile e soggetta al solo ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

che la decisione, correttamente adottata dal giudice a quo nelle forme della sentenza, deve ritenersi soggetta all’appello e non al ricorso, ordinario o straordinario, per cassazione, a nulla rilevando che nell’impugnazione di legittimità, nella quale si continua a contestare, in ordine all’an debeatur, la sussistenza di varie voci di spese e diritti, siano state proposte anche (ma nel solo quarto motivo) censure attinenti alla corretta applicazione delle tariffe, dovendosi tener conto, al fine dell’individuazione dell’adeguato regime di impugnazione, della natura del provvedimento impugnato e non di quella delle censure addotte;

che, pertanto è inammissibile il ricorso, perchè proposto contro sentenza non soggetta all’impugnazione di legittimità”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che esistono giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (segnatamente il rilievo di ufficio del causa di inammissibilità del ricorso);

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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