LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende secondo la legge;
– ricorrente –
contro
L.M., O.M., O.P., quali eredi di O.F.P., elettivamente domiciliati in Roma, via Reggio Emilia, n. 29, presso l’Avvocato Maniscalco Basile Giovanni, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1/35/06 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 9.3.2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9.12.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;
Udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Giovanni Maniscalco Basile;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Dati del processo.
1.1.- L’agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Sicilia rigetta l’appello proposto della medesima agenzia avverso la sentenza n. 544/08/2002 della commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva accolto il ricorso del signor O.F.P., dante causa degli odierni resistenti, contro la cartella di pagamento relativa ad IRPEF ILOR 1992, ritenendola illegittima per nullita’ della notifica dell’avviso di accertamento presupposto.
1.2.- Con ordinanza in data 29.1.2009, pronunziata fuori udienza, e’ stata ordinata la rinnovazione della notificazione de ricorso per Cassazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di essa. Espletato tale incombente, la causa e’ stata rifissata all’udienza odierna.
1.3.- I signori L.M., O.M. e O.P., eredi di O.F.P., frattanto deceduto (*****), resistono mediante controricorso, illustrato da successiva memoria.
2.- Motivo del ricorso.
2.1.- L’agenzia delle entrate chiede annullarsi la menzionata sentenza della commissione regionale, con ogni statuizione consequenziale, censurandola, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1.1.- per omessa motivazione sul seguente fatto controverso:
“mancata indicazione espressa, nella relazione di notificazione dell’atto impositivo, degli eredi, collettivamente ed impersonalmente, quali destinatari della notificazione dell’atto di accertamento nell’ultimo domicilio del de cuius”;
2.1.2.- per motivazione insufficiente, inidonea a giustificare la decisione per la seguente ragione: “incompleta valutazione della relata di notifica dell’atto impositivo, e segnatamente della parte in cui il messo espressamente espone di effettuare la notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c.”.
3.- Decisione.
3.1.- Il ricorso dell’agenzia e’ infondato e deve essere rigettato.
3.2.- Le spese del presente giudizio di legittimita’ debbono essere interamente compensate fra le parti per giusti motivi, consistenti in considerazioni di ordine sostanziale, come l’omessa comunicazione all’ufficio del decesso della contribuente (comunicazione doverosa, ai sensi dell’art. 65, comma 2 cit.), e di ordine processuale, dato che la nullita’ della notifica in questione e’ ravvisata per una ragione non prospettata dalla parte.
4.- Motivi della decisione.
4.1.- La signora C.P., destinataria di un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR 1992, non potette riceverne la notifica, perche’ deceduta il *****; di tale evento nessuno degli eredi aveva dato comunicazione all’ufficio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2 e u.c., con indicazione delle proprie generalita’ e del proprio domicilio fiscale, onde ottenere la notificazione personale dell’atto impositivo intestato alla loro dante causa. Il messo notificatore, avendo appreso del decesso e non avendo reperito nel domicilio dell’intestataria persone idonee a ricevere notifica dell’atto, procedette ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., depositando l’atto stesso presso la casa comunale e dandone notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita nel domicilio della de cuius, richiamando esplicitamente l’art. 65 citato.
Il signor O.F.P., erede della C., fece poi ricorso (di cui si discute nella presente causa) contro la cartella esattoriale notificatagli il 19.2.2002, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo dell’accertamento, assumendo di non aver ricevuto notifica dell’atto presupposto, il ricorso e’ stato accolto, per tale ragione, dai giudici tributari di merito; in particolare, la commissione regionale ha osservato che la notificazione dell’avviso di accertamento non puo’ ritenersi validamente eseguita, sostanzialmente per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 perche’ il messo notificatore si era limitato ad indicare, nella relata, di non aver reperito persone idonee a riceverla nel domicilio della destinataria, ma non aveva specificato, nella stessa relata, di aver proseguito le operazioni di notificazione “nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del de cuius”.
4.2.- L’agenzia delle entrate, con l’unico motivo di censura (par.
2.1), ritiene viziata, per omissione o per insufficienza, la motivazione riferita, deducendo che il giudicante a quo non avrebbe adeguatamente chiarito le ragioni per cui il riferimento esplicito, nella relata di notifica, all’art. 65, u.c., cit, non possa significare l’intenzione di eseguire la notificazione nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente, in conformita’ a tale norma, ne’ le ragioni per cui sarebbe invece indispensabile l’uso esplicito della formula suddetta. Aggiunge che l’ufficio non poteva, d’altronde, chiedere originariamente che l’atto fosse notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio della defunta, giacche’ ignorava che la contribuente fosse deceduta.
4.3.- Si premette che il ricorrente O.F.P. – e, per lui, gli odierni resistenti, suoi successori per causa di morte – era legittimato a chiedere la dichiarazione di nullita’ della cartella esattoriale, asseritamente non preceduta da valida notifica dell’atto presupposto, anziche’ utilizzare la possibilita’, fornita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 d’impugnare con essa anche (tardivamente) quest’ultimo: in tal senso, infatti, e’ la giurisprudenza, condivisa dal collegio, di questa suprema corte (S.U. n. 5791/2008). Deve intendersi che il giudicante a quo abbia interpretato in tal modo la domanda, siccome fa dipendere la nullita’ della cartella esattoriale dalla (da lui ritenuta) irregolarita’ della notifica dell’accertamento, “causa di nullita’ assoluta ed insanabile” dell’accertamento stesso e, conseguentemente, dell’iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale che ne dipende.
4.3.1.- Tanto premesso, si rileva l’infondatezza della censura sotto il primo profilo (omessa motivazione), poiche’ il fatto controverso cui esso si riferisce (par. 2.1.1) e’ stato trattato dalla commissione regionale, nel senso che la mancanza, in relata, della formula esplicita “agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio della defunta” sarebbe causa di nullita’ della notificazione. A prescindere, quindi, dall’esattezza giuridica di tale motivazione, non puo’ dirsi che essa manchi del tutto.
4.3.2.- L’esame del secondo profilo (par. 2,1.2), pertinente alla dedotta insufficienza della motivazione, e’ superfluo giacche’, per le ragioni che saranno esposte di seguito, il dispositivo della sentenza impugnata e’ conforme al diritto; di conseguenza, la motivazione errata o carente deve essere corretta ed integrata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., fermo restando il giudizio di nullita’ della cartella esattoriale per mancata notifica dell’atto presupposto.
4.3.3.- Ha ragione l’agenzia di sostenere che l’ufficio, se non e’ informato della morte del contribuente, non puo’ disporre che la notifica dell’atto impositivo sia eseguita agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio di lui, ai sensi dell’ultimo comma del piu’ volte citato art. 65 (cosi’ Cass. nn. 3415/2009, 12886/2007 ed altre).
Si deve, tuttavia, considerare che un tentativo di notifica nei confronti di persona che risulti deceduta e’, in realta’, un tentativo non riuscito; caso che non puo’ essere equiparato a quello, contemplato dall’art. 140 c.p.c., d’irreperibilita’ del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia. Per conseguenza, se il destinatario risulti deceduto, e non siano reperite nel suo ex domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l’atto notificando, il notificatore non puo’ procedere col rito degli irreperibili, nel senso indicato dalla norma suddetta, ma deve restituire l’atto con l’indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo. In questo modo l’ufficio, reso edotto del decesso, puo’ disporre che l’atto sia notificato nei modi indicati dal citato art. 65.
4.3.4.- Con riferimento al caso di specie, l’invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c., per iniziativa del messo notificatore – che l’abbia esplicitamente o implicitamente indirizzata agli eredi -, non soddisfa i requisiti legali di validita’ della notificazione, poiche’ la procedura seguita, cioe’ quella degli irreperibili descritta dall’art. 140 c.p.c., non e’ utilizzabile quando il destinatario e’ deceduto, condizione certamente non assimilabile all’irreperibilita’.
D’altra parte, soltanto l’ufficio puo’ indicare con esattezza il destinatario o i destinatari della notifica, atteso che il messo notificatore ignora se alcuno degli eredi abbia fatto nel frattempo, e almeno trenta giorni prima che la nuova notifica sia disposta, la comunicazione prevista dall’ultimo comma dell’articolo 65: caso in cui la notifica, per quanto riguarda l’erede diligente, deve essere fatta a lui personalmente.
4.3.5.- La ragione per cui la notificazione dell’avviso di accertamento in questione deve ritenersi nulla – nullita’ assoluta, non sanabile, in quanto incide sulla struttura del rapporto tributario, evidentemente non configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (Cass. nn. 10659/2003, 11447/2002, 3865/2001) – non consiste dunque nel fatto che il messo notificatore aveva omesso d’indirizzare la raccomandata agli eredi, come erroneamente opinano gli odierni ricorrenti e la sentenza impugnata, la cui motivazione deve essere corretta; bensi’ nel fatto che un tentativo di notifica nei confronti di una persona deceduta non puo’ essere validamente proseguito utilizzando il rito degli irreperibili, neppure se la raccomandata ex art. 140 c.p.c. sia espressamente indirizzata agli eredi.
4.4.- Segue la decisione, nel senso indicato al par. 4.1.
5.- Dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010