Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.312 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante in carica, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliano;

– ricorrenti –

contro

GIADA MARKET s.a.s., già GAMMA s.a.s. di Barrale Salvatore & C, con sede in *****, C.F. *****, in persona del suo socio amministratore, sig. B.S., nato a ***** e residente a *****, C.F. *****, rappresentata e difesa dall’avv. FERRARA Ivo del Foro di Palermo, il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera n. 24, presso lo studio dell’avv. Paolo Farese;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/14/02 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 14, il 7 giugno 2002, depositata il 4 ottobre 2002 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la ricorrente Amministrazione, l’avv. Diego Giordano che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la società resistente, l’avv. Paolo Farese, su delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la rimessione al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. *****, notificato ai fini IRPEF anche ai soci della società, l’allora Ufficio II.DD. di Palermo rettificava il reddito imponibile ILOR, per l’anno d’imposta 1991, da L. 31.945.000 a L. 175.127.000 per indeducibilità di acquisti di olio relativi a fatture ritenute inesistenti, a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza Nucleo Regionale di Catanzaro.

Avverso tale atto impositivo, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, assumendo genericamente la veridicità delle operazioni fatturate e regolarmente registrate in contabilità.

Inoltre, a pretesa dimostrazione dell’effettività di tali operazioni, la società ricorrente invocava l’autorità di giudicato della sentenza di non luogo a provvedere pronunciata, sugli stessi fatti oggetto dell’accertamento tributario, dal GIP del Tribunale di Catanzaro.

La Commissione adita accoglieva il ricorso della Gamma s.a.s. sul presupposto dell’idoneità della sentenza del GIP a provare l’esistenza delle operazioni fatturate.

Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, eccependo l’inapplicabilità della L. n. 516 del 1982, art. 12, in quanto implicitamente abrogato dall’art. 654 nuovo c.p.p., e, comunque, la falsa applicazione di quest’ultimo articolo.

La C.T.R., con la sentenza n. 112/14/02, pronunciata il 7 giugno 2002 e depositata il 4 ottobre 2002, rigettava l’appello dell’Ufficio.

Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

L’intimata società contribuente resisteva con controricorso, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di controversia su accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone.

E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è qui motivo per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. 14815/08).

Alla luce della giurisprudenza ut supra il processo che ne occupa deve ritenersi affetto da nullità assoluta.

Visti i profili processuali e sostanziali della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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