LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore e, per quanto occorrer possa, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
UNIGROSS s.a.s., ora GIADA MARKET s.a.s., già GAMMA s.a.s. di Barrale Salvatore & C, con sede in *****, C.F. *****, in persona del suo socio amministratore, Sig. B.S., nato a ***** e residente a *****, C.F.
*****, rappresentata e difesa dall’avv. FERRARA Ivo del Foro di Palermo, il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera n. 24, presso lo studio dell’avv. Paolo Farese;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21/01/03 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 01, il 9 ottobre 2003, depositata il 21 novembre 2003 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente Amministrazione, l’avv. Diego Giordano che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la società resistente, l’avv. Paolo Farese, su delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la rimessione al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. ***** IRPEF + ILOR, notificato il 13.05.1998, l’Ufficio II.DD. di Palermo rettificava il reddito imponibile della Unigross, sia ai fini ILOR sia ai fini IRPEF per i soci, per presunte indeducibilità di acquisti di olio relative a fatture ritenute inesistenti, a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza Nucleo Regionale di Catanzaro.
Avverso tale atto impositivo, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che, ritenuta pregiudiziale la sentenza del GIP di Catanzaro di non doversi procedere per i reati ascritti ai soci, con la sentenza 281/01/2000, lo accoglieva sulla scorta di un’ordinanza di archiviazione dell’Ispettorato Regionale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole.
Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, con la sentenza n. 21/01/03, pronunciata il 9 ottobre 2003 e depositata il 21 novembre 2003, lo rigettava.
Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
L’intimata società contribuente resisteva con controricorso corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di controversia su accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone. E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è qui motivo per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. 14815/08).
Alla luce della giurisprudenza ut supra il processo che ne occupa deve ritenersi affetto da nullità assoluta.
Visti i profili processuali e sostanziali della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010