LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante in carica, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano;
– ricorrenti –
contro
Sig. B.G.G., nato a ***** e residente a *****, C.F.
*****, rappresentato e difeso dall’avv. FERRARA Ivo del Foro di Palermo, il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 24, presso lo studio dell’avv. Paolo Farese;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/20/02 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 20, il 20 dicembre 2002, depositata il 01 ottobre 2003 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente Amministrazione, l’avv. Diego Giordano che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l’avv. Paolo Farese, su delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la rimessione al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento, l’allora Ufficio II.DD. di Palermo rettificava, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, il reddito imponibile IRPEF del sig. B.G.G. per l’anno 1991, in conseguenza della rettifica, per il medesimo anno d’imposta, compiuta ai fini dell’ILOR a carico della Gamma s.a.s..
Avverso tale atto impositivo, con cui l’ufficio contestava anche la mancata dichiarazione di un reddito di partecipazione nella s.n.c. Il Ristorante, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, affermando di aver regolarmente dichiarato il reddito di partecipazione nella s.n.c. e deducendo l’illegittimità della rettifica del reddito di partecipazione nella Gamma s.a.s. dal momento che sarebbe scaturita dalla rettifica, a sua volta illegittima, del reddito d’impresa, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una ditta terza, da cui sarebbe emersa la fatturazione di operazioni di cessione di olio solo cartolari, con conseguente contabilizzazione, da parte della Gamma, di operazioni inesistenti.
La Commissione adita, rilevato che, con la sentenza n. 238/1/98, l’accertamento a carico della società era stato annullato, con la sentenza n. 246/06/1999, accoglieva in parte qua il ricorso del socio, confermando nel resto.
Avverso tale decisione, l’Ufficio interponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, adducendo la non definitività dell’annullamento della rettifica ILOR della società, dal momento che la sentenza era stata impugnata.
Il contribuente proponeva appello incidentale perchè la Commissione non aveva annullato in toto l’impugnata rettifica.
La C.T.R., con la sentenza n. 116/20/02, pronunciata il 20 dicembre 2002 e depositata il primo ottobre 2003, rigettava l’appello dell’Ufficio, accogliendo quello incidentale del contribuente.
Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
L’intimato contribuente resisteva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di controversia su accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone.
E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è qui motivo per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. 14815/08).
Alla luce della giurisprudenza ut supra il processo che ne occupa deve ritenersi affetto da nullità assoluta.
Visti i profili processuali e sostanziali della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo s secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010