LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11104/2005 proposto da:
A.U., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 24 presso lo studio dell’avvocato CATTIVERA Giovanni, che lo rappresenta e difende procura speciale notarile depositata in udienza;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SESSA AURUNCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 35/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 08/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CATTIVERA GIOVANNI che si costituisce stamane in sostituzione dell’Avv. ROZZENA deceduto deposita procura speciale BARBAGLI NADIO REP. 63225 in AREZZO il 3/12/09; deposita altresì memoria e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.U. impugnava l’avviso di liquidazione relativo all’anno 1998 con il quale il Comune di Sessa Aurunca chiedeva la differenza ICI, oltre sanzioni ed interessi; eccepiva l’illegittimità dell’avviso perchè notificato il 15.1.2002 e quindi oltre il termine, ancorchè prorogato, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. La Commissione tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo tempestiva la notifica dell’avviso, tenuto conto della data di spedizione – avvenuta il 14.12.2001 – e non di quella della ricezione. Il contribuente proponeva appello contro tale sentenza eccependo che la norma per la quale qualunque notifica a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione trova applicazione solo all’interno del processo tributaria e non anche al di fuori dello stesso.
La competente C.T.R. della Campania rigettava l’appello ritenendo quella proposta come eccezione nuova, implicante un allargamento del thema decidendum.
Il contribuente ricorre per Cassazione avverso tale ultima sentenza ed il resistente non controdeduce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, con duplice motivo, lamenta l’erroneità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la stessa disatteso e non applicato la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 4, che prorogava i termini scadenti al 31.12.2001, “in quanto la notifica di un atto amministrativo non può che riguardare la data di ricezione dello stesso e non la data di partenza o di spedizione”; nonchè l’erronea applicazione di norme di diritto, con vizio di motivazione, in relazione al ritenuto ampliamento dell’oggetto.
In relazione a tale ultimo motivo, da esaminare prioritariamente la censura è fondata avendo il contribuente meramente contrastato quanto affermato dal primo giudice con riferimento alla fattispecie concreta in esame (ovvero che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione da parte del destinatario). Lo stesso si è infatti limitato a sostenere che tale principio si applica solo al processo tributario e non al di fuori di esso. Tale eccezione deve qualificarsi come meramente difensiva e non ampliativa del thema decidendum.
La fondatezza di questo motivo non può tuttavia portare all’accoglimento del ricorso risultando infondato l’ulteriore profilo svolto nel primo motivo di ricorso. Questa Corte ha già affermato (Sentenza n. 1647 del 29/01/2004 (Rv. 569786) “Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario -, benchè emessa in tema di notifica di atti giudiziari, deve trarsi il principio generale (in applicazione del criterio secondo il quale tra varie interpretazioni possibili va preferita quella che esclude dubbi di legittimità costituzionale) per cui anche la notificazione a messo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l’amministrazione, al momento della spedizione dell’atto notificando e non della ricezione dello stessa da parte del contribuente”. (Sul punto v. anche Cass. n. 15298 del 10.6.2008, Rv. 603592);
Da tanto consegue che, anche in tema di ICI, il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di liquidazione spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Il consolidamento, in ordine alla materia trattata, dell’orientamento giurisprudenziale accolto in epoca relativamente recente e comunque quasi coeva alla proposizione del ricorso in esame, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010