LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1246/2005 proposto da:
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma, Via A. Catalani, n. 26, presso l’Avvocato Enrico D’Annibale, rappresentato e difeso dall’Avvocato BARONE Edoardo per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Avv. T.V., procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 71, presso l’Avvocato Massimiliano Monchi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 254/20/04 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 30.9.2004, notificata il 5.11.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del giorno 14.12.2009 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il controricorrente personalmente, Avvocato T.V.;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.
FATTO E DIRITTO
1.- Dati del processo.
1.1.- Il comune di Napoli ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello del contribuente avvocato T.V., riforma la sentenza n. 704/40/2003 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso del medesimo contribuente – detentore di un immobile in città adibito ad abitazione e, in parte, a studio professionale – contro l’avviso di accertamento emesso dal comune medesimo per il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativamente agli anni 2001 – 2002, in base ad una superficie superiore a quella dichiarata, risultante dai dati acquisiti in ordine ad altro tributo (ICI).
1.2.- Resiste il nominato contribuente mediante controricorso e memoria illustrativa.
2.- Motivi del ricorso.
2.1.- Il comune ricorrente censura la sentenza impugnata, e ne chiede la cassazione, per i seguenti due motivi:
2.1.1.- violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73, e art. 2697 c.c., per avere erroneamente ritenuto che l’accertamento della superficie effettiva dell’immobile detenuto dal contribuente, eseguito mediante acquisizione del dato contenuto nella dichiarazione presentata dallo stesso contribuente ai fini del l’ICI, non fosse sufficiente a spostare l’onere della prova contraria a carico di quest’ultimo, che non lo aveva assolto;
2.1.2.- difetto di motivazione, avendo del tutto omesso di spiegare le ragioni per cui considera sufficiente, quale prova contraria, la documentazione offerta dal contribuente in primo grado.
3.- Decisione.
3.1.- Il ricorso è fondato e deve essere quindi accolto. Previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, che non siano preclusi processualmente.
3.2.- Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, per giusti motivi, già ravvisati dal giudicante di primo grado.
4.- Motivi della decisione.
4.1.- La commissione regionale accoglie la domanda del contribuente appellante, e conseguentemente annulla l’avviso di accertamento, in base a due “elementi determinanti”, costituiti rispettivamente dal fatto che egli aveva sostenuto la propria tesi difensiva con “ampia documentazione esibita… sin dal primo grado di giudizio”, mai contestata dall’ente impostore, e dal “comportamento processuale” del comune, per essere rimasto contumace in grado d’appello.
Tale motivazione è, al contempo, illogica e giuridicamente erronea, sicchè entrambi i motivi di censura sopra riportati (par. 2.1.1 e 2.1.2) sono fondati.
4.1.1.- Premesso che la controversia concerne l’esatta ed effettiva estensione dell’immobile, cui è commisurata la tassa (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65), la “copiosa documentazione prodotta in primo grado” dal contribuente per dimostrare – come la sentenza impugnata riferisce – che egli “già da molti anni paga la TARSU su una superficie di mq 105” (superficie contestata dal comune che, in base ai dati in suo possesso, la ritiene superiore) non riveste alcuna utilità ai fini della decisione, non essendo affatto controverso che egli abbia pagato quanto dovuto in relazione alla minor superficie dichiarata. E’ pertanto illogica la conclusione, cui perviene il giudicante a quo, che la documentazione esibita, concernente l’avvenuto pagamento della tassa, sia determinante ai fini della decisione.
4.1.2.- Inoltre, nessun elemento di prova può essere desunto legittimamente dal comportamento processuale dei comune, rimasto contumace in appello, trattandosi di circostanza priva di particolare significato nel processo tributario, dalla quale non è lecito al giudice trarre alcuna conseguenza sul piano probatorio delle reciproche pretese (Cass. n. 24992/2006).
4.1.3.- La sentenza viola, d’altra parte, le norme giuridiche invocate dal comune, in quanto suppone erroneamente che questo non abbia fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa – ossia della maggior superficie dell’immobile rispetto a quella dichiarata, in relazione alla quale il contribuente aveva pagato il tributo – e che, pertanto, non incombesse al contribuente medesimo alcun onere di dimostrare che, in realtà, l’area tassabile fosse quella da lui indicata.
Al contrario, l’art. 73, comma 1, D.Lgs. cit., consente al comune di “utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo”;
e, nella specie, erano stati utilizzati quelli acquisiti per il calcolo dell’ICI. Ciò significa che il comune aveva, in tal modo, provato il suo assunto e che la controparte, per eccepire validamente che la superficie era inferiore, avrebbe dovuto provare tale eccezione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2.
Prova (del tutto diversa da quella di aver pagato il tributo sulla minor superficie) che invece il contribuente non ha dato.
4.1.4.- Tale prova non può essere ulteriormente fornita in questo processo, in sede di eventuale rinvio, a causa della preclusione verificatasi ai sensi del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, per non essere stata offerta nei precedenti gradi di merito (cfr.
Cass. nn. 2739/2009, 9224/2007, 1915/2007, 2787/2006).
Le ulteriori eccezioni (di decadenza dell’amministrazione dal potere accertativo, e di pretesi vizi della procedura amministrativa di accertamento), formulate dal contribuente solo nella memoria illustrativa, sono per ciò stesso inammissibili (Cass. nn. 2478/2001, 5079/2000, 6756/1995 ed altre).
4.1.5.- Pertanto, alla cassazione, per le ragioni dette, della sentenza impugnata, consegue la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, come premesso al par. 3.1, non essendo necessari e ammissibili ulteriori accertamenti di fatto.
5.- Dispositivo.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 14 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010