Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.323 del 12/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. TROMBETTA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONIFACINO ATTILIO;

– ricorrente –

contro

NELMA SRL, (già FEED IMMOBILIARE SRL) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VAIANO DIEGO, che lo rappresenta e difende con procura notarile del 19/02/09 rep. 79791 unitamente agli avvocati ARMOSINO MARIA TERESA, RENATO DABORMTDA, VAIANO PAOLO;

– controricorrenti –

sul ricorso 28266-2004 proposto da:

TURATI 84 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore Dott. S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, rappresentato e di teso dagli avvocati SOLERIO FRANCO, BONIFACINO ATTILIO;

– ricorrente –

contro

NELMA SRL, già FEED SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VAIANO DIEGO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMOSINO M TERESA, VAIANO PAOLO, RENATO DARORMIDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA;

uditi, gli Avvocati ROMANELLI Guido, SOLERIO Franco che si costituisce con procura notarile del 01/04/09 rep. 212211, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto accoglimento delle proprie difese;

uditi gli Avvocati Renato BABORDIDA, che si costituisce con procura notarile rep. 79791 del 26/03/09 e Donella RESTA non delega depositata in udienza, che hanno chiesto accoglimento delle proprie difese e il rigetto del resto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12/7/1984 la s.r.l. Feed Immobiliare (ora s.r.l. Nelma) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Acqui Terme la s.d.f. F.lli Benzi deducendo: che, con preliminare di vendita, la società convenuta aveva promesso di venderle gli immobili indicati nella scrittura ***** impegnandosi a stipulare il contratto definitivo entro 5 gg. dal preliminare essendo già stato corrisposto da parte della istante l’intero prezzo; che, non essendo stato stipulato il contrailo definitivo, come pattuito, la società istante chiedeva, ex art. 2932 c.c. che fosse pronunciata, nei confronti della società convenuta, sentenza costitutiva. Mentre la s.d.f. F.lli Benzi NON si costituiva, interveniva volontariamente in giudizio la s.r.l. Turati 84 deducendo di aver stipulato, con scrittura *****, un preliminare di vendita con i signori B.A. e R.G.B., avente ad oggetto metà degli immobili dei quali la società attrice aveva chiesto il trasferimento a suo favore. Chiedeva, periamo, che fossero dichiarate autentiche le sottoscrizioni del B. e del R. poste in calce alla scrittura *****, e fosse affermato che il preliminare suddetto costituiva titolo idoneo alla trascrizione.

Chiamati in giudizio da parte dell’intervenuta (si costituivano R.G.B. e B.A., quest’ultimo anche n.q. di socio amministratore della s.d.f. F.lli Benzi dichiarando di essere pronti a stipulare il contratto definitivo con la Turati.

Con sentenza 7/20.3.86 il Tribunale accoglieva la domanda della Feed trasferendole gli immobili di cui al preliminare *****;

dichiarava autentiche le firme apposte in calce al preliminare ***** e valido titolo per la trascrizione la scrittura suddetta.

Su impugnazione della Turati, che lamentava il mancato esame dei documenti dalla stessa prodotti in sede di p.c. volti a dimostrare che la Feed aveva acquistato a non domino, e chiedeva emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. a proprio favore, la corte di appello di l’orino sez. 2 civ., con sentenza 2/12/87, rigettava l’appello, dichiarando inammissibile perchè nuova la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla Turati; tardiva la produzione dei documenti effettuata dalla stessa società; non instaurato in primo grado alcun rapporto processuale fra la soc. Feed e la soc. Turati.

In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Turati 84 s.r.l., la Corte di Cassazione con sentenza n. 3283 del 26/3/91, ribadiva la novità della domanda ex art. 2932 c.c. prodotta dalla Turati, ma, rilevando che la richiesta effettuata dalla stessa società in 1^ grado, di una pronuncia dichiarativa del suo diritto di proprietà sui beni oggetto del prelimine ***** contrastava con la domanda di sentenza costitutiva richiesta dalla Feed, dimostrando che tra le due società si era instaurato un rapporto processuale avente ad oggetto la fondatezza della domanda proposta dalla Feed, cassava per quanto di ragione la sentenza della corte d’appello mandando per un nuovo esame al giudice di rinvio, tenendo conto anche dei documenti ritenuti tempestivamente prodotti dalla soc. Turati.

Con sentenza 21/6/97 la corte di appello di rinvio, rigettava nuovamente l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Acqui Terme ribadendo l’inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla Turati solo in appello, non esaminando i documenti da questa prodotti.

A causa di ciò la Corte di Cassazione nuovamente adita, con sentenza n. 5180/01 cassava la sentenza impugnata rinviando per un nuovo esame ad altro giudice di rinvio (sez. 3 corte d’appello di Torino) che con sentenza n. 619 del 21/4/2004 respingeva l’appello della Turati confermando la sentenza del Tribunale di Acqui Terme. Precisato che, secondo entrambe le sentenze di legittimità intervenute nella presente fattispecie, la Soc. Turati, intervenendo nel giudizio di 1 grado, aveva inteso paralizzare la domanda della Feed chiedendone il rigetto, per cui le domande di cui ai punti 2, 3, 4 (1^ parte) poste dalla riassumente soc. Turati trovano la loro giustificazione e quindi ammissibilità nel decisione della Cassazione; afferma la corte di appello che la domanda ritenuta dalla Suprema Curie implicitamente proposta dalla Turati, in quanto diretta a paralizzare la domanda proposta dalla Feed, si risolve in una eccezione impeditiva di tale domanda con la conseguenza che grava sulla società Turati l’onere di provare che la Feed aveva acquistato i beni immobili di cui alla scrittura ***** dalla s.d.f. F.lli Benzi che non ne era proprietaria; che tale onere non è stato assolto dalla soc. Turati; che l’asserita assenza di continuità delle trascrizioni, relativamente agli immobili di cui è causa, a favore della s.d.f. F.lli Benzi è irrilevante posto che la trascrizione ha natura meramente dichiarativa finalizzata a dirimere il conflitto fra due persone che hanno acquistato un medesimo diritto o diritti fra loro incompatibili con atti distinti dallo stesso titolare; che i documenti prodotti dalla Turati non offrono la prova dell’assunto della Turati, ed anzi offrono clementi probatori di segno contrario; che dalla convenzione 10/1/1959, costitutiva della s.d.f. fra B.A. e B.C., si ricava il conferimento in detta società del terreno in ***** acquistato in comunione fra i B. atto *****; che dalla scrittura privata ***** e relativa nota di trascrizione risulta che la F.lli Benzi ha avuto ulteriori conferimenti di beni dai soci, aventi ad oggetto i beni di cui al preliminare de quo; che infatti dai suddetti documenti emerge la cessione da parte di B.A. al R. della propria quota di partecipazione alla s.d.f. pari alla metà, precisandosi, ai fini delle trascrizioni e delle volture, i dati catastali degli immobili posseduti dalla s.d.f. nel comune di *****; che la suddetta cessione della partecipazione societaria dal B. al R. per il corrispettivo di L. 400.000.000 è potuta consistere, come, risulta dai dati catastali, nella cessione di beni: terreni in regione *****, immobili siti nel condominio ***** solo in quanto i soci avevano conferito quei beni alla società di fatto; che la partecipazione del R. al preliminare di compravendita del ***** stipulato dalla soc. Turati con B.A. e R.B. ed avente ad oggetto la quota indivisa di mela degli immobili oggetto del preliminare ***** stipulato dalla s.d.f. con la Feed, dimostra che i beni immobili oggetto dei preliminari facevano parte del patrimonio della società.

Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione la s.r.l. Turati 84 e B.A., con atti distinti. Resiste con controricorso la Nelma s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducono i ricorrenti B.A. e la Turati 84 soc. r.l. in liquidazione, con distinti ricorsi a motivi di impugnazione:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello di rinvio ERRONEAMENTE affermato che l’onere di provare che la soc. Feed (ora Nelma) con la scrittura ***** aveva acquistato beni immobili da un soggetto venditore (la s.d.f. F.lli Benzi) che non ne aveva la proprietà, incombeva sulla soc. Turati 84, che tale onere NON aveva adempiuto; NONOSTANTE in precedenza la stessa corte di rinvio avesse affermato che secondo le pregresse decisioni della corte di legittimità la soc. Turati per paralizzare le domande della Feed ne avesse chiesto il rigetto con la conseguenza che gravava sulla Feed l’onere di provare di aver acquistato da chi era proprietario dei beni in oggetto;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2650 c.c. e del principio ivi sancito della continuità delle trascrizioni: – per avere la corte d’appello, pur avendo la soc. Turati provato che la Feed non aveva acquistato gli immobili di cui atta scrittura ***** da chi era proprietario dei beni, mancando la continuità delle trascrizioni in capo alla società venditrice (s.d.f. F.lli Benzi), ERRONEAMENTE ritenuto irrilevante, nella specie, la NON continuità delle trascrizioni, nonostante ciò costituisse un valido argomento per dimostrare che il soggetto venditore dei beni alla Feed non era proprietario degli stessi; e pur dovendo la Feed dimostrare ai fini di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di aver acquistato da chi era proprietario.

Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi, di contenuto identico, proposti dalla Turati 84 soc. r.l. in liquidazione e da B.A., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

Quando al primo motivo la censura e inammissibile perchè si limita a contestare solo una della “ratio” sulle quali si fonda la decisione della corte d’appello e cioè l’affermato inadempimento, da parte della soc. Turati 84, dell’onere probatorio avente ad oggetto l’acquisto a non domino, da parte della Feed, degli immobili di cui al preliminare *****, onere che sarebbe stato erroneamente posto a carico della soc. Turati 84.

Nessuna censura, invece, ha investito l’altra ratio della decisione, secondo la quale la corte d’appello attraverso l’esame dei documenti prodotti dalla soc. Turati 84, è pervenuta al convincimento che la soc. Feed, ora Nelma s.r.l., ha offerto univoci elementi atti a provare che la F.lli Benzi soc. d.f. era proprietaria degli immobili oggetto del preliminare *****; convincimento del quale la corte territoriale ha dato conto con motivazione esente da errori logici e giuridici.

Ne consegue che formatosi, per mancata impugnazione sul punto, il giudicato interno sulla proprietà dei suddetti beni in capo alla s.d.f. F.lli Benzi, viene meno l’interesse dei ricorrenti a contestare la violazione dell’art. 2697 c.c., non potendo l’eventuale accoglimento di essa determinare la modifica della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La corte d’appello, infatti, ha correttamente spiegato che, nella presente fattispecie l’asserita mancanza di continuità delle trascrizioni non è rilevante in quanto l’istituto della trascrizione non è elemento del negozio di trasferimento della proprietà immobiliare, basato sul consenso delle parti espresso nell’atto scritto; ed inoltre la trascrizione serve a dirimere il conflitto fra gli acquirenti di un medesimo diritto con atti distinti da uno stesso titolare; ipotesi non sussistente nella specie, nella quale, come affermato dagli stessi ricorrenti, i titolari sono due il B. A. ed il R. che, con il preliminare ***** hanno promesso alla Turati 84 di vendere metà dei beni oggetto del preliminare *****.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Segue alta soccombenza la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della controparte, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.200,00 di Euro 2.000,00 per onorari.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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