Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.328 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Collina n. 36, presso lo studio dell’avv. Giuffre’ Adriano, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Scic s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via PO n. 9, presso lo studio dell’avv. Napoletano Francesco, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

e AGENZIA DELLE ENTRATE – elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente per la sola discussione orale –

per la cassandone della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 66/2006/28 depositata il 27/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Scic s.r.l, contro Equitalia Polis s.p.a.

e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Scie s.r.l. contro la sentenza della CTP di Padova n. 172/06/2003 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** per irpef e ilor 1995 – 1997.

Il ricorso proposto dalla Equitalia Polis si articola in due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 in relazione alla indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento (art. 360 c.p.c., n. 3). La sentenza impugnata sarebbe illegittima laddove ritiene che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 debba essere pienamente rispettato anche per gli atti emanati dal concessionario alla riscossione. Formula il quesito di diritto: “e’ legittimo il principio di diritto secondo cui la L. n. 212 del 2000, art. 7 prevede che “nella cartella di pagamento deve essere indicato il responsabile del procedimento alla luce del principio di diritto di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 364 ter convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31 che ha sancito la validita’ delle cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento per quanto concerne le cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti o alla riscossione antecedentemente al 1 giugno 2008? Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione alla mancata sottoscrizione della cartella (art. 360 c.p.c., n. 3). La sentenza impugnata sarebbe illegittima laddove ritiene che la cartella di pagamento debba essere sottoscritta. Formula il quesito:

“e’ legittimo il principio di diritto secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non prevede che la cartella di pagamento debba essere sottoscritta?” Le censure sono inammissibili in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. risultano privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Vanno pertanto disattese anche le argomentazioni formulate dalla ricorrente con la propria memoria. Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Scic s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Scic s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.100,00, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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