LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.I.G., elett.te dom.to in Roma, alla via della Piramide Cestia n. 1, presso lo studio dell’Avv. GRASSO Alfio, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 52/2008/36 depositata il 20/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da K.I.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 809/06/95 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef e Ilor relativi agli anni 1981 – 1987.
Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Gli elementi a fondamento della esistenza di una societa’ di fatto tra gli ex coniugi P. O. e K.I.G. sarebbero inconsistenti. La CTR avrebbe “deciso il ricorso in base a degli indizi semplici senza nemmeno effettuare una loro valutazione critica… alcuni di tali indizi non hanno alcun valore probatorio in ordine alla esistenza della societa’ e non costituiscono nemmeno indizi; altri non hanno un significato univoco.
La censura e’ infondata. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”.
Tali circostanze non ricorrono nel caso in esame in cui nel ragionamento del giudice di merito, non e’ rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia ne’ esiste un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate. Ne’ i vizi denunciati possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (Sez. L, Sentenza n. 6064 del 06/03/2008 (Rv. 602595). La decisione della CTR risulta invero fondata sul volume di affari, sulla movimentazione bancaria, sul volume di acquisti e vendite, sulla contestazione dei conti correnti bancali, sui mandati a vendere a firma della ricorrente, sullo svolgimento dell’attivita’ nell’immobile di via ***** nella disponibilita’ della ricorrente medesima.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione sulla precisione, gravita’ e concordanza delle presunzioni semplici.
Inammissibile e’ la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
La censura relativa al vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).
Vanno pertanto disattese le argomentazioni formulate dalla ricorrente con propria memoria.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.400,00 oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010