Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.332 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

U.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 92/2007/04 depositata il 10/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da U.A. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 24/7/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di diniego rimborso Irap per gli anni 1999 – 2002.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione dell’Ufficio relativa all’adesione del contribuente alla definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 7.

La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. civ., Sez. 5^, 02/04/2007, n. 8178), secondo cui l’eccezione secondo cui la controversia sarebbe conclusa in forza dell’adesione del contribuente alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 non ha natura meramente processuale, bensi’ anche sostanziale e, dunque, deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e puo’ essere sollevata dalla parte per la prima volta in grado d’appello. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto da U.A. alla CTP di Pesaro avverso il diniego di rimborso Irap. La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da U.A. alla CTP di Pesaro avverso il diniego di rimborso Irap. Compensa tutto.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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