LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
La Vedetta Soc. coop. a r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 147/2007/24, depositata il 10/10/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da La Vedetta Soc. coop. a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 926/30/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** per Irpeg e Ilor relative all’anno 1996. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto affermato dalle SS.UU. (Sentenza n. 627 del 14/01/2008), in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., – richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio -, in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
La mancata produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’avviso di ricevimento suddetto e la mancata costituzione della La Vedetta s.c.a r.l. comportano, quindi, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010