Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.334 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 244/2006/02 depositata il 3/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.A. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Potenza n. 56/02/03 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di diniego di rimborso irap relativamente agli anni 1998 – 2001.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto sospeso il termine per l’impugnativa, sospensione non applicabile al caso in esame.

La censura e’ fondata: la non definibilita’ della lite a norma della L. n. 289 del 2002, art. 16 esclude la sospensione dei termini per l’impugnazione di cui al medesimo art. 16 L. cit.. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso, con conseguente cassazione senza rinvio la sentenza impugnata.

La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tutto.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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