LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22151-2008 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Responsabile della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’Avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LECCE 2009 REGINALDO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.S., SP.GE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 642/2007 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME dell’1/10/07, depositata il 12/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. L’Enel Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 ottobre 2007, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1434 del 2005, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Terinese – investito da Sp.Ge. e S. S. di una domanda di risarcimento danni nel limite di Euro 1.033,00 contro essa ricorrente, in relazione all’illegittimo impianto in un fondo di loro proprietà di sei pali di sostegno per un elettrodotto ed alle sue conseguenze dannose, nonchè della domanda riconvenzionale e proposta dall’Enel, per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di tenere i pali sul fondo o la costituzione coattiva del relativo diritto, con consequenziale richiesta di rimessione dell’intera controversia al tribunale, competente per materia sulla riconvenzionale – aveva dichiarato l’incompetenza sulla riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, condannato l’Enel al pagamento a titolo risarcitorio della somma di Euro 1.000,00.
Gli intimati non hanno resistito al ricorso.
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata all’avvocato della parte costituita e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (ante D.Lgs. n. 40 del 2006) in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 nonchè degli artt. 7, 36 e 40 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
A conclusione della illustrazione del motivo, si prospetta il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., con il quale si pone la questione del se ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nella formulazione ante D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di pace davanti al quale sia stata proposta anche una domanda riconvenzionale connessa alla principale ex artt 36 e 40 c.p.c. da decidersi secondo diritto, sia impugnabile con l’appello o invece con ricorso per cassazione.
p.4. Ciò premesso, si rileva che la Corte recentemente ha deciso ricorsi simili proposti dall’Enel Distribuzione avverso sentenze motivate in modo analogo rispetto a quella qui impugnata e pronunciate dallo stesso tribunale lametino.
In particolare, si vedano: Cass. (ordd.) nn. 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686 e 7687 del 2009. Sempre su questioni simili si vedano ancora: Cass. (ordd.) nn. 7671, 7672, 7673, 7674 e 7675 del 2009.
In tali decisioni (che sono state seguite da altre e si sono fatte carico del contrasto di soluzioni spesso presente sulla questione di diritto posta dal quesito nella giurisprudenza della Corte almeno fino ad una certa data) ed in particolare in Cass. n. 7676 del 2009 (alla cui motivazione si fa rinvio) sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
a) quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda soggetta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionali e di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione della sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 c.p.c. – diventa quella secondo diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 c.p.c., la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione, con (irrituale) declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con (rituale) rimessione al tribunale della riconvenzionale, e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche quando non sia stata fatta riserva contro la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della appellabilità;
b) tale conseguenza si può escludere (in ossequio a Cass. sez. un. n. 13917 del 2006) solo nel caso in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto e affermando che la regola di decisione sulla domanda principale è quella secondo equità: in questo caso il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione;
c) quando dinanzi al giudice di pace sia proposta una domanda principale da decidersi secondo equità ed una riconvenzionale e da decidersi secondo diritto di competenza dello stesso giudice di pace, indipendentemente dalla concreta ricorrenza della connessione, analogamente la decisione su entrambe le domande o quelle separate su di esse sono da intendere rese – salvo che ricorra per la principale l’ipotesi sub b) – sempre e comunque secondo diritto.
p.5. – In base ai suddetti principi ed alla motivazione delle citate sentenze (cui si fa rinvio), il ricorso appare fondato, perchè il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello. La sentenza impugnata sembra doversi cassare con rinvio al Tribunale, perchè decida su entrambi gli appelli”.
p.2. Il Collegio condivide la relazione, alla quale non è necessario aggiungere alcunchè.
La sentenza impugnata è, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà in persona di un diverso magistrato addetto all’ufficio e provvedere a decidere sull’appello considerandolo ammissibile.
Al giudice di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010