Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.342 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso dall’avv. Chiarini Mario giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 86/2/07 del 30/7/07.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento. Il T. resiste con controricorso. Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in Camera di consiglio alla stregua delle considerazioni che seguono:

L’accertamento impugnato si fonda sulla asserita partecipazione del contribuente ad una societa’ di fatto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che, in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).

Tali principi solo ovviamente applicabili anche in tema di societa’ di fatto, cosicche’ il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato, fin dal giudizio di primo grado, nei confronti di tutti i pretesi soci di fatto”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, dichiarata la nullita’ del giudizio, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per l’integrazione del contraddittorio, al giudice di primo grado;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Decidendo sul ricorso, dichiara la nullita’ del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Ancona; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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