LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27959-2008 proposto da:
L.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTAGATI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9981/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/04/2008 R.G.N. 13853/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso per revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di questa Suprema Corte in data 15.1/16.4.2008 veniva rigettato il ricorso proposto da L.C. per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 23.2/10.3.2005 che, in accoglimento dell’appello dell’INAIL, aveva rigettato la domanda avanzata da L.C. per la costituzione di rendita conseguente ad infortunio in itinere occorsogli il 28.1.2000.
Per la revocazione della sentenza della Suprema Corte propone ricorso L.C., ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 con un unico motivo.
Resiste l’INAIL con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta che la sentenza per la quale si propone istanza di revocazione aveva ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del ricorso, con il quale si contestava la valutazione del requisito sanitario operata dalla corte di merito, mentre aveva del tutto obliterato gli ulteriori tre motivi di impugnazione, con i quali si prospettava il difetto di regolare costituzione del rapporto processuale e di valida instaurazione del contraddittorio (difetto di legittimazione dell’INAIL e del suo procuratore), che avevano carattere preliminare ed assorbente.
Il ricorso per revocazione è ammissibile e fondato.
Giova premettere in punto di fatto che, con l’originario ricorso per cassazione, il L. aveva dedotto cinque motivi di gravame, ed in particolare aveva prospettato: 1) con il primo motivo, violazione dell’art. 77 Cost., art. 11 preleggi, artt. 62 e 64 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, rilevando l’omessa ed erronea valutazione delle considerazioni critiche svolte rispetto alle indagini medico legali acquisite nel giudizio di appello; 2) con il secondo motivo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, rilevando l’erronea liquidazione delle competenze e degli onorari difensivi operata dal giudice di primo grado; 3) con il terzo motivo, violazione degli artt. 81, 82 e 163 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, rilevando che la corte di merito aveva erroneamente disatteso, in quanto tardiva, l’eccezione relativa alla mancanza di valida procura, sebbene fosse emerso che la procura generale ad lites fosse stata conferita al Direttore regionale per la Sicilia, e non al Direttore della sede di Ragusa dell’INAIL; 4) con il quarto motivo, violazione degli artt. 83 e 100 c.p.c. rilevando il difetto di legittimazione dell’INAIL, per esser stata l’appello proposto “in persona del direttore pro tempore della sede di ***** (con procura al “direttore” non identificato….”; 5) con il quinto motivo, violazione degli artt. 75, 335 e 372 c.p.c. nonchè del D.Lgs.C.P.S. n. 438 del 1947, art. 2, rilevando che si era erroneamente trascurato di considerare che la documentazione prodotta dall’INAIL non era idonea a dimostrare il conferimento della rappresentanza processuale ai direttori delle sedi periferiche.
Con la sentenza oggetto di revocazione, la Corte ha espressamente preso in esame il primo motivo di gravame (giudicandolo manifestamente infondato), ha ritenuto implicitamente assorbito il secondo, mentre nessuna pronuncia ha adottato con riferimento alle restanti censure, pur avendo le stesse carattere preliminare ed assorbente, in quanto relative alla valida costituzione del rapporto processuale, emergono, pertanto, i presupposti dell’errore idoneo alla revocazione e consistente nell’errore di fatto commesso da questa Corte nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio (Corte Cost. 31 gennaio 1991 n. 36), vale a dire nell’omessa lettura di alcuni motivi del ricorso.
La sentenza impugnata va, pertanto, revocata con conseguente rinnovazione, in sede rescissoria, del giudizio di cassazione.
In tal sede, i motivi di gravame (proposti con il terzo, quarto e quinto capo dì impugnazione, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente) sono infondati.
Risulta dalla sentenza di merito impugnata con riferimento al contenuto delle eccezioni in quella sede svolte dal L. che le stesse riguardavano esclusivamente l’esistenza “di valida copia del rogito notarile con cui è stata conferita la procura”, con espressa esclusione di ogni ulteriore censura.
In particolare si legge: “Preliminarmente con riferimento all’eccezione di parte appellata circa l’inesistenza di valida copia del rogito notarile con cui è stata conferita la procura, rileva la Corte come all’udienza di discussione il procuratore dell’Istituto abbia depositato copia della procura notarile e come comunque la contestazione sia stata sollevata solo nelle note depositate il 9.6.2004, e, quindi, tardivamente, per cui la relativa censura va disattesa”.
Ciò posto, deve rilevarsi che se il difetto della procura alle liti, costituendo il presupposto indefettibile per la valida costituzione del rapporto processuale, va rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia, in caso di omesso deposito di procura generale alle liti, rilasciata con atto notarile, il giudice può dichiarare l’invalidità della costituzione solo dopo aver infruttuosamente rivolto alla parte stessa l’invito a regolarizzare la costituzione mediante deposito della procura, risultando diversamente inconfigurabile alcuna nullità (v. Cass. n. 809/1990).
Nel caso in esame ciò è avvenuto e (correità la motivazione della decisione impugnata nei sensi indicati) nessuna ragione di invalidità del rapporto processuale è, pertanto, prospettabile.
Non senza osservare, comunque, che risulta , sulla base della documentazione prodotta, che i procuratori dell’INAIL avevano agito in virtù di procura generale conferita dal Direttore generale della Sicilia e che, per giurisprudenza di questa Corte, il rapporto di immedesimazione organica esistente tra la sede dell’INAIL ed il suo direttore rende l’indicazione dell’organo nella delega di per sè sufficiente a dare contezza del potere di rappresentanza da esso rivestito, come l’autentica della firma consente di asseverare l’identità del soggetto che ha conferito la procura, tenuto conto che se il potere di rappresentanza spetta istituzionalmente al Presidente dell’Istituto, tale potere è, tuttavia, di volta in volta delegabile. Con la conseguenza che, in assenza di tali condizioni, ed anche nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina una nullità relativa, che la controparte può operare solo con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14817/2005).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto dell’esito complessivo dei giudizi (ed in particolare, dell’accoglimento di quello di revocazione e del rigetto di quello rescissorio), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del processo.
P.Q.M.
La Corte revoca la sentenza impugnata; rigetta il ricorso per cassazione; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010