Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Trionfale n. 7, presso l’avv. SCIALLA Mario, rappresentato e difeso dall’avv. BERTOLINI Alessandro giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 30/29/07, depositata il 30 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’avv. BERTOLINI per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale dichiara di condividere la relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. F.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 30/29/07, depositata il 30 aprile 2007, con la quale, rigettando gli appelli riuniti del contribuente, è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, per IRPEF ed ILOR relative agli anni 1996/1999, a seguito della ripresa a tassazione, quali redditi diversi, di somme che il F., commercialista, aveva ricevuto da vari clienti e delle quali, anzichè, versarle al fisco, si era appropriato.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare per primo per priorità logica, con il quale si chiede a questa Corte se la norma di interpretazione autentica introdotta con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 bis, (convertito in L. n. 248 del 2006) – emanata al di fuori dei casi e priva dei requisiti di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, – abbia effetto soltanto per i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, appare manifestamente infondato (con assorbimento del primo).

Il cit. D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34 bis, (comma aggiunto dalla Legge di Conversione 4 agosto 2006, n. 248) dispone che in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, sono comunque considerati come redditi diversi.

Al riguardo appare decisivo osservare che la norma in esame, alla quale va indubbiamente attribuita efficacia retroattiva, è stata espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, in ossequio al disposto della cit. L., art. 1, comma 1.

Quanto, poi, all’invocato disposto del cit. art. 1, comma 2 – secondo cui le norme interpretative in materia tributaria possono essere adottate soltanto in casi eccezionali e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica -, deve rilevarsi (anche a voler attribuire alla norma in questione natura effettivamente interpretativa), per un verso, che la eccezionalità del caso costituisce valutazione riservata alla discrezionalità del legislatore, e, per l’altro, che la ratio della seconda prescrizione anzidetta risulta nella specie sostanzialmente rispettata, là dove il legislatore ha appunto adoperato l’inequivoca espressione si interpreta (e ciò prescindendo dalla generale considerazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212, sono certamente, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono sì, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie – anche anteriori -, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 8254 del 2009).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta infondatezza del secondo motivo (assorbito il primo)”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (ribadendo, in particolare, il rango di legge ordinaria dello Statuto del contribuente ed aggiungendo che la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione de qua è stata recentemente ribadita da Cass. n. 18111 del 2009) e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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