LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 263/2005 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, via A.
SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato BUSCEMI GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE GABRIELE FERNANDO;
– ricorrente –
e contro
COMUNE DI CHIETI, MINISTERO INTERNO, MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI;
– intimati –
avverso il provvedimento ordinanza rg. 896 della GIUDICE DI PACE di CHIETI, depositata il 22/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso nel merito: accoglimento dell’opposizione al provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Chieti depositato in data 18.6.04 G.F. dichiarò di impugnare il “provvedimento” del 19.5.04, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza della Motorizzazione, con il quale gli era stata comunicata l’avvenuta decurtazione di tre punti sulla patente di guida, ex art. 126 bis C.d.S., in conseguenza del verbale di violazione dell’art. 192 C.d.S., commi 2 e 6, contestatagli dalla polizia municipale di quella città il *****; con il medesimo ricorso il G. dichiarò di voler impugnare anche “per quanto possa occorrere” il suddetto verbale, notificatogli il 17.12.03, nonchè la conseguente ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Chieti del 10.2.04, notificatagli il 26.3.04. Di tali atti il ricorrente chiese l’annullamento, deducendone l’illegittimità sotto i seguenti profili:a) perchè nel verbale non sarebbe stata indicata la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio;b) in subordine, perchè la menzione di tale sanzione sarebbe stata ingannevole, essendo stata la relativa indicazione inserita dopo quella della eventuale violazione di cui all’art. 180 C.d.S., comma 9, (configurabile nel caso di ulteriore mancata esibizione dei documenti presso il comando dei vigili urbani entro il termine prefisso), con conseguente diritto dell’istante ad essere rimesso in termini ex art. 184 bis c.p.c., per poter proporre l’opposizione, in cospetto di errore scusabile indotto dalla P.A.; c) per insussistenza, nel merito, dell’addebito di mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida, in quanto lo stesso agente accertatore lo aveva poi dispensato, per contingenti motivi di opportunità, dall’ottemperare all’invito a tal fine, in un primo momento rivoltogli.
Il Giudice di Pace, all’esito del preliminare esame del ricorso e degli atti allegati, con ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, emessa fuori udienza il 22.12.04, ne dichiarò l’inammissibilità, osservando che l’opposizione avverso l’ordinanza prefettizia, ultimo alito impugnabile, era stata proposta oltre il termine massimo di gg. 60, che contro il “provvedimento” ministeriale non era ammissibile, costituendo quello una mera comunicazione;
quanto alla rimessione in termini ai fini dell’impugnazione dell’atto presuppostoci verbale, la richiesta era infondata, poichè dalla stessa documentazione prodotta dall’opponente si evinceva “chiaramente che la decurtazione dei punti sulla patente era stata comminata in maniera evidente e precisa nel verbale di contestazione n. 0890 del 13/12/03 elevato dalla Polizia Municipale di Chieti che andava opposto nei termini di legge (60 gg.) per dolersi dei fatti contestati generanti l’infrazione de qua e le relative sanzioni inflitte”.
Avverso tale provvedimento il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due moti vi, notificando l’impugnazione al Comune di Chieti, nonchè al Ministero dell’Interno ed a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, ciascuno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, amministrazioni che non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte “violazione ed erronea applicazione del combinato disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 28, art. 126 bis, n. 2, per difetto dei presupposti di legge (mancata indicazione della sanzione amministrativa accessoria della decurtazione del punteggio della patente relativamente alla violazione contestata di cui all’art. 192 C.d.S., commi 2 e 6. Violazione di ogni altra norma e principio giurisprudenziale sugli adempimenti formali in ordine alla fase dell’accertamento delle infrazioni”. Premesso che nel caso di specie gli effetti giuridici che l’atto esecutivo, la decurtazione dei punti della patente, non sarebbero una conseguenza prevista e voluta dall’atto presupposto, il verbale d’infrazione, si sostiene che sarebbe ammissibile l’impugnazione del predetto atto (provvedimento ministeriale relativo alla decurtazione del punteggio), mirando ad eliminare una difformità dello stesso rispetto a quello presupposto. Tale illegittimità sarebbe rinvenibile nella mancata indicazione nel verbale della decurtazione del punteggio applicabile, dovendo considerarsi tamquam non esset quella inserita subito dopo la comminatoria della successiva eventuale sanzione di cui all’art. 180 C.d.S., comma 3. Si soggiunge, infine, che al riguardo significativa sarebbe la circostanza che l’ordinanza prefettizia, emanata dopo che l’odierno ricorrente aveva ottemperato (come da verbale del *****) all’ordine di esibizione dei documenti, evitando così di incorrere nella successiva ipotizzata violazione, nessun cenno conteneva in ordine alla decurtazione del punteggio.
Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, “violazione ed erronea applicazione dell’art. 184 bis del c.p.c., e di ogni altra norma e principio giurisprudenziale in materia di rimessione in termini per errore scusabile”, ribadendosi la tesi al riguardo già esposta al giudice di merito, ed evidenziando che, se il ricorrente avesse avuto adeguata contezza della riferibilità della sanzione di decurtazione del punteggio alla contestata violazione di cui all’art. 192 C.d.S., commi 2 e 6, e non invece a quella, ipotizzata, di cui all’art. 192 C.d.S., commi 2 e 6, come sembrava essere formulato il verbale, non avrebbe mancato di impugnare tempestivamente quest’ultimo. Il ricorso deve essere respinto, poichè entrambi i dedotti motivi si basano su una palese censura in fatto, al più di natura revocatoria, secondo la quale il Giudice di Pace avrebbe dato erronea lettura del processo verbale d’infrazione, redatto in data 13.12.03 e notificato il successivo 17/12, ritenendo che la comminatoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida era stata riferita alla contestata violazione di cui all’art. 192 C.d.S., (rifiuto di esibire i documenti di guida e circolazione) e non invece a quella di cui all’art. 180 C.d.S., cit. che si sarebbe potuto anche concretare, nel caso in cui il G. non avesse nei successivi gg, 15 dalla notifica, esibito detti documenti presso l’ufficio di polizia urbana.
Il Giudice di Pace, al quale soltanto competeva l’esame delle risultanze del contesto amministrativo (non consentito invece a questa Corte trattandosi di accertamento di merito), ha tuttavia categoricamente escluso ogni possibilità di equivoco al riguardo, rilevando che la decurtazione dei punti era stata indicata in modo chiaro e preciso con riferimento alla violazione effettivamente contestata e non a quella eventuale;tale assuntola cui plausibilità peraltro trova riscontro nel dato normativo, laddove la tabella allegata all’art. 126 bis C.d.S., prevede la decurtazione del punteggio solo per alcune ipotesi (tra cui quella in questione) di violazione di cui all’art. 192 C.d.S., e non anche per quelle di cui all’art. 180 C.d.S., ove erroneo, avrebbe potuto essere censurato solo con il rimedio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4. D’altra parte la tesi dell’errore scusabile determinato dall’assunta ambiguità del verbale, che avrebbe indotto il G. (che pur si qualifica avvocato) a non impugnare lo stesso prima e l’ordinanza – ingiunzione poi, confidando nella mancanza di conseguenze sul punteggio della patente, neppure è sostenibile, considerato che la stessa si risolverebbe nella deduzione di un elementare errore di diritto, agevolmente evitabile con l’esame del chiaro dettato normativo, in precedenza citato. Sulle spese, infine, non vi è luogo a provvedere, in assenza di controparti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010