Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.376 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27835-2004 proposto da:

V.F. *****, V.L. FU A.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato CARUSO MICHELE, rappresentati e difesi: il primo dall’avvocato CASIERE FERNANDO ANTONIO con procura notarile del 13/11/09 Notaio CARLA D’ADDETTA 1711 rep. 17.245; il secondo originariamente difeso dall’avv. Colucci Francesco, deceduto nelle more;

– ricorrenti –

contro

V.R. *****, A.M. vedova V. G. *****, V.L. *****, V. A. *****, V.C. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PRIGNANO MARCELLO;

– controricorrenti –

e contro

COOP AGRITURISTICA ISOLA VARANO SRL *****;

– intimati –

sul ricorso 2322-2005 proposto da:

COOP AGRITURISTICA ISOLA VARANO SRL *****, in persona del Presidente pro tempore V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE G. RAITO 10, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SIMONA (C/O SA BERARDI TOMMASO), rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCI MICHELE;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

V.C. *****, V.L. *****, V.R. *****, A.M. *****, VO.AN. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRIGNANO MARCELLO;

– controricorrenti –

e contro

V.F. *****, V.L. FU A.

*****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 625/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Fernando Antonio CASIERE, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato COLUCCI Michele, difensore della Coop. che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 24.4.92 V.R. e gli eredi di V.G. convenivano davanti al Tribunale di Lucera Francesco ed V. A. per lo scioglimento della comunione su alcuni immobili in agro di ***** tra cui un terreno ed un fabbricato locato alla Cooperativa Isola Varano srl che li aveva adibiti ad azienda agrituristica.

I convenuti eccepivano la indivisibilità dei beni. Interveniva volontariamente la Cooperativa per il riconoscimento delle migliorie.

Espletata ctu, con sentenza 7.12.2000 il tribunale estrometteva la Cooperativa ed attribuiva l’intero complesso ai convenuti, giudicandolo indivisibile, con onere di conguaglio in L. 297.998.250 per ciascuna delle quote non soddisfatte. Proponevano appello i convenuti, sostenendo che la indivisibilità non consentiva l’assegnazione a due condividenti ed in subordine chiedendo la riduzione del conguaglio la Cooperativa.

Riuniti i gravami, convocato il ctu per chiarimenti, la corte di appello di Bari, con sentenza 625/04, rigettava gli appelli, assegnava il termine di sei mesi per i pagamenti e condannava i soccombenti alle spese.

La Corte territoriale, premesso che il ctu non aveva escluso in toto la divisibilità ma la progettabilità di quattro quote uguali stante il valore preponderante dell’edificio adibito ad albergo, condivideva la soluzione adottata dal tribunale.

L’alternativa non sarebbe stata l’inammissibilità della domanda per il permanere di una comunione non accettata ma la vendita all’incanto.

Il diritto alle migliorie della Cooperativa poteva essere fatto valere nei confronti degli assegnatari e l’intervento nel giudizio di divisione era inammissibile.

Ricorrono V.F. e L. fu A. con quattro motivi, resistono V.R., A.M., V.L., V. C., con reciproche memorie, e la Cooperativa che propone ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 1112 c.c. e vizi di motivazione posto che l’art. 1112 c.c. sancisce l’inammissibilità dello scioglimento della comunione ove i beni, divisi, non servano all’uso cui sono destinati.

Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 1116 e 720 c.c. e vizi di motivazione in ordine alla possibile alternativa dell’incanto e si richiama giurisprudenza di questa sezione.

Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 1113, 1150, 1153 e 1112 c.c. e vizi di motivazione per l’affermazione della sentenza circa la possibilità che la Cooperativa richieda le migliorie agli assegnatati.

Col quarto motivo si deducono vizi di motivazione in relazione all’art. 177 c.p.c., n. 1, artt. 112 e 720 c.c. per avere la sentenza taciuto sulla impugnazione dell’ordinanza che conferiva l’incarico di redigere bozza di divisione o di accertare l’indivisibilità. La Cooperativa denunzia violazione dell’art. 1113 c.c., dell’art. 1593 c.c. e vizi di motivazione.

La censura sulla inammissibilità dello scioglimento della comunione ove i beni, divisi, non servano all’uso cui sono destinati, non coglie nel segno, posto che la corte di appello ha richiamato la ctu, che non aveva escluso in toto la divisibilità ma la progettabilità di quattro quote uguali, e non li ha divisi ma li ha assegnati ad entrambi i convenuti che si opponevano alla divisione, proprio per mantenere una utilità economico-finanziaria pregiudicata da una divisione che avrebbe inciso sulla destinazione del bene, peraltro in adesione a richiesta subordinata e alternativa risultante dalle conclusioni in appello, pagina tre della sentenza.

E’ malamente invocata la giurisprudenza di questa sezione mentre carente di interesse è la censura relativa alla alternativa dell’incanto.

E’ fondato il terzo motivo posto che il riconoscimento, sia pure incidentalmente effettuato, di un diritto da far valere nei confronti degli assegnatari, incide sul valore dei beni e doveva costituire coefficiente di discarico sulle quote determinate.

Non si coglie l’interesse alla censura effettuata col quarto motivo, posto che l’incarico al ctu corrispondeva alle richieste alternative delle parti.

Va accolto anche il ricorso incidentale nel senso che l’intervento era ammissibile, a tutela di un credito futuro, anche se il mancato smembramento del complesso e la prosecuzione del rapporto non comportano allo stato alcun diritto immediato della Cooperativa.

Dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e dell’incidentale discende la cassazione con rinvio anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e, per quanto in motivazione l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia per un nuovo esame sul punto e per le spese alla Corte di appello di Bari, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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