Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 44, presso l’avv. Nuzzaci Vittorio, rappresentato e difeso dall’avv. Del Giudice Fioravante giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 104/05/07, depositata il 23 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. G.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 104/05/07, depositata il 23 aprile 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, autotrasportatore, per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno 1999.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonchè degli artt. 2697 e 2727 c.c. e segg., appare inammissibile poichè si conclude con un quesito di diritto (in materia di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, qualora si dimostri la esistenza di elementi che si interpongono tra i due capisaldi della presunzione (fatto noto e fatto ignoto) che l’ufficio pone a sostegno del proprio accertamento analitico-induttivo, dica la Corte se il procedimento presuntivo non resti in tal caso scalfito con conseguente inapplicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) ed annullamento dell’avviso di accertamento notificato, o se, invece, la rettifica possa sopravvivere contemplando anche tutti o alcuni degli elementi interposti prima non valutati dall’ufficio) che si rivela non rispondente ai requisiti prescritti al riguardo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., è generica ed inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (ex plurimis, Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

3. Con il secondo ed il terzo motivo, si denunciano, rispettivamente la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa il fatto controverso concernente la incongruità dei ricavi rispetto ai costi.

Anche tali motivi appaiono inammissibili, sia per la mancanza, al termine di essi, di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008), sia, in ogni caso, perchè si risolvono in una serie di censure generiche, prive di autosufficienza e tendenti in definitiva ad una inammissibile nuova valutazione. delle risultanze probatorie in senso difforme da quella compiuta dal giudice di merito.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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