LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso lo studio dell’avvocato FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI;
– ricorrente –
contro
F.LLI FABIANI DI MARIO FABIANI & C SNC P. IVA ***** in persona del legale rappresentante pro tempore F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PERTICONE LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato POLISENA FILIPPO;
COOP MERCURIO 2001 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI SABINA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8 6/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/12/2009 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. F.lli Fagiani di Mario Fagiani e C. adiva il tribunale di Fermo esponendo di essere proprietaria di un appartamento in ***** acquistato dalla società Coop. Mercurio 2001 a. r.l. con atto ***** – sul quale era stato trascritto in data ***** un provvedimento di sequestro conservativo ottenuto da G.S. e L.L. in danno della citata Cooperativa. La società Fagiani chiedeva quindi dichiararsi nulla ed inefficace la iscrizione del sequestro essendo estranea ai rapporti che avevano dato luogo all’emissione del provvedimento cautelare.
Si costituiva solo G.S. che resisteva alla domanda mentre l’altro convenuto L.L. rimaneva contumace.
Interveniva volontariamente la Coop. Mercurio 2001.
Con sentenza 2/2/2000 il tribunale di Fermo dichiarava la nullità del sequestro in quanto illegittimamente eseguito su un bene di proprietà di soggetto terzo ed il cui atto di acquisto era stato trascritto in data anteriore a quella del sequestro.
Avverso la detta sentenza G.S. proponeva appello al quale resistevano la s.n.c. Fagiani e la Coop. Mercurio.
Con sentenza 7/9/2004 la corte di appello di Ancona rigettava il gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede, che – come affermato dal primo giudice – era evidente l’interesse della società Fagiani a far accertare la libertà del diritto di proprietà dal vincolo su di esso illegittimamente posto ed ad ottenere la rimozione di detto vincolo con conseguente piena ed assoluta disponibilità giuridica del bene.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Ancona è stata chiesta da G.S. con ricorso affidalo ad mi solo motivo. Hanno resistito con separati controricorsi la s.n.c. Fill.
Fagiani di Mario Fagiani e C. e la società Cooperativa Mercurio 2002 a r.l. Le società resistenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalle società resistenti relativa all’inammissibilità del ricorso perchè notificato non al procuratore costituito ma alla parte personalmente presso la cancelleria della corte di appello.
L’eccezione è fondata.
Occorre osservare che – come risulta dalla consentila lettura degli atti processuali e, in particolare, delle procure rilasciate ai rispettivi difensori dalle società resistenti nei giudizi di primo e di secondo grado – la s.n.c. F.lli Fagiani di Mario Fagiani e C. e la società Cooperativa Mercurio 2002 a r.l. nei gradi di merito hanno nominato difensori rispettivamente l’avvocato Filippo Potisena e Sabina Rossi eleggendo domicilio presso lo studio di detti difensori sito in *****.
Ciò posto è evidente che deve ritenersi radicalmente nulla la notifica del ricorso in quanto effettuata personalmente alle società intimate presso la cancelleria della corte di appello di Ancona.
Al riguardo va richiamato e ribadito il principio che questa Corte ha avuto modo di affermare secondo cui, in tema di notificazione dell’atto di appello, qualora (come appunto nella specie) la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio “ex lege” di cui al citato R.D. n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa (in tali sensi: sentenza 18/2/2008 n. 3970).
Va peraltro aggiunto che i controricorsi delle società resistenti sono stati notificati al ricorrente e poi depositati ben oltre la scadenza del termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c.. La sentenza impugnata è stata infatti ritualmente notificata al G. in data 16/9/2004 ed i controricorsi sono stati notificati il 22/12/2004 e depositati in data 8/2/2005, ossia oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Il ricorrente va condannato al pagamento – in favore di ciascuna società resistente – delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna società resistente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre 62.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010