LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8800-2006 proposto da:
B.A.M. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso l’avvocato DIURNI VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato PIACENTINO GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.T. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MEZZANOGLIO MARCO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del ricorso.
FATTO E DIRITTO
– Visto il ricorso per cassazione notificato il 10.03.2006, proposto da B.A.M. nei confronti di T.S., contro la sentenza resa in data 5.11.2004 – 10.03.2006, dalla Corte di appello di Torino;
– Visto il controricorso notificato dal S. il 12.04.2006;
– Visti gli atti di rinuncia della B., in data 11.07.2008( e di relativa adesione del S., in data 2.08.2008, debitamente sottoscritti e notificati.
– Rilevato che in tali atti si chiede pure che la Corte non si pronunci sulle spese processuali – Vista l’istanza depositata il 8.09.2009;
– Visti gli artt. 375, 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010