Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Lucio Apuleio n. 11, presso l’avv. Antonio Strillacci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcocci Antonello e Roberta Papalini giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 37/35/07, depositata il 9 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. P.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 37/35/07, depositata il 9 maggio 2007, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente attività di ristorazione, avverso l’avviso di accertamento con cui era stato rettificato il suo reddito d’impresa per l’anno 1998.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. I tre motivi di ricorso – con i quali si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, a) omessa motivazione ed omesso esame su questioni controverse decisive e omessa considerazione di prova vertente su fatto decisivo, b) illogicità e contraddittorietà della motivazione, c) illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto altro profilo – appaiono inammissibili, in quanto risultano del tutto sforniti dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere, di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dalla norma citata, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex plurimis, Cass, Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008), 3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (precisando, con riguardo alle argomentazioni esposte nell’anzidetta memoria, che l’inammissibilità dei motivi non deriva dalla collocazione topografica dei relativi momenti di sintesi – di per se irrilevante – bensì dalla sostanziale assenza di questi ultimi) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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