Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.409 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILIA S.A.S. DI DE MARCO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, sez. 9^, n. 28, depositata il 16 maggio 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dalla società intimata avverso decisione di primo grado, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei suoi soli confronti, aveva respinto il ricorso della società medesima avverso avviso di accertamento Ilor per l’anno 1984;

– che la società contribuente non si è costituita;

rilevato:

– che, in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento di reddito di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, le Sezioni Unite di questa Corte (con sent.

14815/08), hanno affermato il principio secondo cui: “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07); che, pertanto, si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2; – che trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

osservato:

– che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Udine, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia della causa alla Commissione tributaria provinciale di Udine;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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