LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
R.D., residente a *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 142/04/2004 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione n. 04 in data 19/11/2004, depositata il 22 febbraio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, dell’Amministrazione, sulla domanda volta a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni 1998 e 1999.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Forlì accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.
Con ricorso spedito a notifica, tramite posta, il 10 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, Visto il ricorso, come sopra spedito a notifica, con cui l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 44 del 1997, artt. 2 e 3;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Rilevato che l’intimata non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza;
Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza camerale, l’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito alla contribuente, a mezzo posta in data 10 aprile 2006;
Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. n. 627/2008, n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/2005, n. 12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010