Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.412 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Augusto Aubry n. 1, presso l’avv. Barbara Empier, rappresentata e difesa dall’avv. MANNA MARCELLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 29/06/07, depositata il 9 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. F.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 29/06/07, depositata il 9 aprile 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità delle cartelle di pagamento emesse nei confronti della F., D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in relazione agli anni d’imposta 1995 e 1996 e notificate nell’agosto 2002: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che la notificazione delle cartelle fosse tempestiva in virtù del disposto della L. n. 448 del 1998, art. 9, e, dall’altro, che la censura relativa alla asserita inesistenza della notificazione medesima fosse inammissibile sia perchè proposta nei confronti dell’ente impositore anzichè del concessionario della riscossione, sia perchè sollevata per la prima volta in appello.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata in ordine alla questione della tempestività della notificazione delle cartelle di pagamento, appaiono manifestamente fondati limitatamente all’anno d’imposta 1995: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 156 del 2005, dettando la normativa transitoria in tema di disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, ha stabilito, per quanto qui interessa, che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, e per le quali i ruoli siano stati resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999 (come è pacifico in causa), il termine di notificazione della cartella è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione medesima, con la conseguenza che nella fattispecie detto termine è scaduto, per la dichiarazione presentata nel 1996 per il 1995, il 31 dicembre 2001, con conseguente tardività della notifica, avvenuta, come detto sopra, nell’agosto 2002 (mentre, quanto alla dichiarazione presentata nel 1997 per il 1996, il termine – scadente il 31 dicembre 2002 – risulta essere stato rispettato) (Cass. nn. 16826 e 20384 del 2006, 4255 e 14861 del 2007).

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della normativa concernente le modalità di notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento, appare inammissibile, poichè non investe la (duplice) ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale, come detto al punto 1, il giudice d’appello ha ritenuto la questione inammissibile perchè tardiva e rivolta a soggetto non legittimato.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo e del terzo motivo nei limiti sopra indicati, e per inammissibilità del secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze (privo di legittimazione non essendo stato parte del giudizio di merito), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, vanno accolti, limitatamente all’anno d’imposta 1995, il primo ed il terzo motivo di ricorso e va dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

Accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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