Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.413 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.L.C.L., elett.te dom.to in Roma, alla via Baldovinetti n. 83 pal. Q, presso lo studio dell’avv. PONTURO DOMENICO, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 167/2007/15 depositata il 15/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.L.C.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 584/10/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento n. ***** per iva irpef e irap 1998. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo. La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a). La lite fra il fisco e la contribuente sarebbe condonabile; formula il quesito di diritto: dica la S.C. se, indipendentemente dalla definizione dell’atto, non rientri tra le liti condonabili qualsiasi lite pendente che abbia ad oggetto una pretesa tributaria.

La censura è inammissibile per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie; il quesito di diritto è non pertinente e, inoltre, privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e lo falsa applicazione della sospensione dei termini per ricorrere ex L. n. 359 del 2004.

La censura è inammissibile: il quesito di diritto è infatti privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 10, il comportamento dell’AF sarebbe stato contrario ai principi di buona fede e correttezza.

La censura è inammissibile in quanto non proposta precedentemente, nonchè in quanto priva di riferimento alla decisione della CTR. Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, l’errore di essa contribuente sarebbe scusabile.

La censura è inammissibile in quanto priva di censure alla decisione impugnata.

Con quinto motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza sarebbe priva di alcuna motivazione in ordine alla mancata comunicazione della carenza di validità del condono, in ordine ai profili riguardanti la sospensione dei termini per ricorrere, in relazione alla presenza di un errore scusabile, e in ordine alle censure concernenti la violazione delle norme a tutela del contribuente.

La censura è inammissibile sia in quanto sostanzialmente relativa ad una assunta erronea interpretazione di una norma di diritto, sia in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. La censura è altresì inammissibile stante la mancata trascrizione degli specifici motivi di appello; in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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