Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.414 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Edilbelvedere di Nesi VAis Andrea e C. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via degli Ammiragli n. 119, presso lo studio dell’avv. FASSARI Osvaldo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Piergiovanni Mori, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 71/05/21 depositata il 27/8/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcel lo Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Edilbelvedere s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Pistoia n. 145/03/02 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di rettifica IVA 1996 – 1998. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in due motivi; nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la sentenza non avrebbe esaminato le contestazioni relative all’anno di imposta 1998.

La censura è infondata. La CTR, a riguardo, ha affermato “come si evince dalla copia dei processi verbali e da tutta la documentazione in atti, in realtà per tale specifico anno si tratta di un recupero determinato dalla incongruenza dell’importo di L. 100.000.000 risultante tra il conto corrente bancario e la documentazione della società……”.

Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’omessa disamina delle contestazioni mosse dalla società contribuente avverso l’atto di accertamento impugnato non può non determinare un vizio di motivazione della decisione.

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni a sostegno della impugnativa.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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