LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Officina Eurocar 2000 Riparazione Veicoli di Pasero Giovanni e C., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via S. Tommaso d’Aquino n. 116, sc. A, presso lo studio dell’avv. BORELLO FRANCESCANTONIO, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Mara Vurchio, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 27/2007/30 depositata il 22/8/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Officina Eucar 2000 contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Cuneo n. 10/03/06 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Iva e Irap 2002. Ricorre la Officina Eurocar; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 83 c.p.c., laddove la CTR ha escluso che la procura conferita in primo grado “nella presente controversia” abilitasse il difensore anche alla proposizione dell’appello. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sent. n. 12109 del 23/05/2006 ; Sent. n. 2432 del 17/03/1999) secondo cui la procura speciale al difensore rilasciata in primo grado “per il presente giudizio” (o processo, causa, lite etc.) senza alcuna indicazione delimitativa esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, di cui all’art. 83 c.p.c., u.c.. Tale norma, infatti, deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra indicazione.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010