LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
La Sorgente soc. coop. a r.l, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Oslavia n. 30, presso lo studio dell’avv. DENTE ALBERTO, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Michele Guarino, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 106/2007/66 depositata il 24/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da La Sorgente soc. coop. a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Brescia n. 74/01/2005 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Irpeg Iva 1997-1998. Ricorre con unico motivo la società; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la “manifesta infondatezza della motivazione resa dai primi giudici”. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Inammissibile è la censura di violazione di legge – qualora tale debba intendersi la censura mossa alla decisione della CTR – in quanto priva del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). Inammissibile è altresì la censura di vizio di motivazione in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 5.400,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010