LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Faber Industrie s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via T. Macrobio n. 3, presso lo studio dell’avv. NICCOLINI GIUSEPPE, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Enzo Barazza, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V. Giulia n. 69/2007/11 depositata il 10/10/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Faber Industrie s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Udine n. 59/02/05 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Iva, Irpeg e Irap 1999. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe fondato l’accertamento in ordine alla data di entrata in funzione dei manufatti su un astratto e generico giudizio di verosimiglianza e senza che la circostanza fosse stata provata dalla contribuente, ponendo a carico dell’Ufficio il relativo onere probatorio.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato tale norma nel ritenere sufficiente la sola prova dell’ultimazione dei lavori.
Le censure sono inammissibili in quanto esterne all’esatta interpretazione della norma di legge e inerenti alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La CTR, sulla base di una serie di elementi forniti dalla Faber, ha infatti ritenuto verosimile l’avvenuta utilizzazione dei locali fin dal 1999, senza con ciò affermare l’esistenza di un onere probatorio a carico dell’Ufficio.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Faber Industrie s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Faber Industrie s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010