Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.419 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Tagliamento 55, presso lo studio dell’avv. DI PIERRO NICOLA, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

nonchè

Equitalia Polis già Gest Line s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Camozzi 1, presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffrè, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 44/2007/07 depositata il 13/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.A.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento del ricorso per riassunzione proposto dalla contribuente con condanna dell’Agenzia delle Entrate e della Gest Line s.p.a. alla rifusione delle spese con distrazione in favore dell’avv. D.S.. Il ricorso proposto dall’avv. D. S. si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso e ricorso incidentale la Equitalia Polis.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente principale la violazione e falsa applicazione degli art. 10 c.p.c., commi 1 e 2, art. 12 preleggi, L. n. 556 del 1996, art. 15, L. n. 957 del 1949, artt. 9 e 24, nonchè il difetto di motivazione avendo la CTR determinato il valore della controversia al valore di un singolo avviso anzichè al valore complessivo degli avvisi opposti.

La censura riguardante la violazione di norme di diritto è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3^, Sentenza n. 11150 del 16/07/2003; Sentenza n. 9082 del 19/04/2006), secondo cui la liquidazione degli onorari agli avvocati, in ipotesi di proposizione di più domande in un unico processo nei confronti del medesimo convenuto deve essere effettuata previa somma del valore delle domande proposte, ivi compresi gli interessi scaduti, le spese e le sanzioni.

La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3^, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3^, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con primo motivo di ricorso incidentale la Equitalia assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.. La CTR avrebbe omesso di rilevare il passaggio in giudicato del capo della sentenza della CTR di Venezia n. 30/26/02 concernente la declaratoria di illegittimità degli avvisi di mora impugnati. Formula il quesito di diritto: E’ legittimo il principio di diritto secondo cui l’art. 324 c.p.c., stabilisce che il giudice di rinvio non può pronunciarsi sui capi della sentenza passati in giudicato? La censura è inammissibile per la inidoneità del quesito di diritto a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).

Con secondo motivo di ricorso incidentale l’Equitalia assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto responsabili in solido l’Agenzia delle Entrate ed il concessionario Gest Line. Formula il quesito di diritto:

E’ legittimo il principio di diritto secondo cui in caso di soccombenza nel giudizio determinata in via esclusiva dall’attività dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione e la conseguente carenza di responsabilità per le spese di lite? La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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