LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Cooperativa Edilizia La Farfalla, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Caio Mario n. 8, presso lo studio dell’avv. FALCUCCI VINCENZO, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 288/2007/00 depositatali 15/1/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
FATTO E DIRITTO
La controversia promossa da Cooperative Edilizia La Farfalla contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente contro la sentenza della CTC n. 30303/99/1992. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto privo di specifici motivi di impugnazione della decisione della CTC, nonchè dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., e, relativamente alla motivazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010