LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.F., elett.te dom.to in Roma, al viale dell’Università
n, 11, presso lo studio dell’avv. ERMATES AUGUSTO e Paolo Ermates, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 84/2007/03 depositata il 26/11/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Isernia n. 46/03/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef 1997. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 342 e 434 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato la inammissibilità dell’appello essendo individuabile la sentenza oggetto di impugnazione nonchè l’oggetto e l’ambito del riesame.
La censura è inammissibile stante la mancata produzione dell’atto di appello (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) nonchè per la mancata trascrizione dell’atto di appello. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008). Nè a tal fine può ritenersi sufficiente la indicazione sommaria del contenuto dell’appello di cui alla pagina 3 del ricorso, essendo oggetto di ricorso proprio la specificità o meno dei motivi di gravame.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010