Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.423 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.F.P., elett.te dom.to in Roma, alla via dello Statuto n. 32, presso lo studio dell’avv. Massimo Errante, rapp.to e difeso dall’avv. BONANNO GIUSEPPE, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 80/2007/13 depositata l’11/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.F.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Trapani n. 118/03/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Iva 2001. La CTR riteneva che quanto sostenuto dall’Ufficio – era – contraddittorio e fondato su presunzioni che non hanno i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., che il contratto di costituzione della società semplice… non può essere considerato nè prova dell’avvenuto trasferimento di gestione nè esclusione di ulteriori attività agricole svolte dal M.; che gli elementi documentali forniti dal contribuente sin dal primo grado di giudizio ed indicati in fatto, rafforzano in antitesi con il mero assunto dell’Ufficio – la sussistenza in capo al contribuente dello svolgimento dell’attività agricola e di potere essere compiutamente soggetto passivo ai fini IVA. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la tempestività del ricorso in quanto consegnato all’Ufficio Unep di Roma per la notifica in data 11/10/2008.

Con unico motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e sgg., art. 34; artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. A fronte della contestazione dell’Ufficio circa la mancanza, in capo all’intimato delle qualità di soggetto passivo IVA,., sarebbe spettato al contribuente l’onere di provare l’inerenza delle operazioni imponibili all’attività di imprenditore agricolo. Formula il quesito di diritto : “se violi le norme in rubrica il giudice di merito che, in una fattispecie come la presente, faccia gravare sull’AF piuttosto che sul contribuente l’onere di provare l’inerenza all’attività di impresa, ai fini della successiva detraibilità dell’IVA, degli acquisiti relativi alla conduzione di un’azienda agricola conferita in gestione ad una società all’uopo costituita.

La censura è inammissibile sia in quanto priva la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Sez. 3^, Sentenza n. 14832 del 27/06/2007); sia in quanto il quesito di diritto risulta formulato in maniera in conferente rispetto all’oggetto del giudizio relativo alla permanenza, in capo al M., della qualità di soggetto passivo IVA (secondo quanto si rileva dalla sentenza, fin dalle controdeduzioni in primo grado, l’Ufficio affermò cometa seguito degli atti di costituzione di società e di comodato il contribuente non avesse più i requisiti per essere soggetto d’imposta e portare in detrazione nè per chiedere il rimborso IVA sulle fatture d’acquisto).

Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del M., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del M., delle spese del giudizio di legittimità liquidate, in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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