Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.424 del 13/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 163/2007/50 depositata il 17/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal l’Ufficio contro la sentenza della CTP di Napoli n. 240/18/2005 che aveva accolto il ricorso del la contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** per iva 1997.

LA CTR, dopo avere affermato la irrilevanza del ruolo nei confronti del contribuente e la perentorietà del termine di cui all’art. 25 dpr 602/73, ha confermato “l’operato dei giudici di prime cure nel ‘avere esattamente esaminato la questione”. LA CTP, secondo quanto si rileva dalla sentenza impugnata, aveva affermato: appare presumibile che possa essere individuato in tale epoca – 2001 – la data di esecutività del ruolo. Diversa è invece la posizione dell’Esattore a cui si applica invece il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella formulazione novellata…. e vigente sino a tutto il 29/7/2001.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente dichiarato la tardività della notifica della cartella. Tale notifica sarebbe tempestiva in quanto “avvenuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui gli accertamenti dell’Ufficio sono divenuti definitivi”.

La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472