LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28753/2008 proposto da:
FONDMETAL SPA, in persona del Consigliere delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONGARO LUCIANO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 13/03/08, depositata l’08/08/2008;
udito l’Avvocato Nicolò Schittone, (delega avvocato Gerardo Vesci), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata l’8 agosto 2008, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la Fondmetal s.p.a. al pagamento in favore di P.R. della somma di Euro 2.700,57 per differenze retributive su ferie, gratifica natalizia e malattia in ragione dell’incidenza su questi emolumenti dell’indennità per lavoro notturno e in applicazione del CCNL industria metalmeccanica.
Avverso detta sentenza la Fondmetal s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 1362 e segg. nell’interpretazione delle clausole del CCNL;
L’intimato ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Osserva preliminarmente la Corte che dal ricorso non risulta che la ricorrente abbia prodotto in sede di legittimità copia del CCNL di cui lamenta l’errata interpretazione da parte del giudice di merito.
L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, richiede, a pena di improcedibilità, che il contratto o accordo collettivo sul quale il ricorso si fonda, sia depositato insieme al ricorso in sede di legittimità (Sez. Un. 28547/2008), non essendo a tal fine sufficiente nè la produzione dei fascicoli di parte dei giudizi di merito, ove eventualmente tale contratto sia contenuto, nè la parziale trascrizione in ricorso di alcuni passi del medesimo contratto o accordo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010