LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29672-2008 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato BELLOTTI GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILLENARIA SRL (già MITA Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CAIO MARIO N. 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORUZZO MARCO, CECCARELLI ENRICO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1584/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 14/11/08, depositata il 18/11/2008; è presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI MAURIZIO.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 18.11.2008, ha rigettato l’appello proposto da B.S. avverso la sentenza del Tribunale. Il primo giudice aveva respinto la domanda della B. diretta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento – intimatole dalla s.r.l. Millenaria a norma dell’art. 144 del CCNL del settore Turismo per non essersi ripresentata al lavoro al termine del periodo di malattia – e la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte territoriale ha ritenuto corretta l’interpretazione che il giudice di primo grado aveva dato delle nome contrattuali sull’assenza per malattia e del comportamento della lavoratrice.
Avverso detta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo con il quale ha denunciato omessa ed insufficiente motivazione e violazione di norma di legge in relazione alle disposizioni del CCNL del Turismo;
La società intimata ha resistito con controricorso.
Osserva la Corte che dal ricorso non risulta prodotto in sede di legittimità il contratto collettivo di cui si lamenta l’errata interpretazione. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, richiede, a pena di improcedibilità, che il contratto o accordo collettivo sul quale il ricorso si fonda, sia depositato insieme al ricorso in sede di legittimità (Sez. Un. 28547/2008), non essendo a tal fine sufficiente nè la produzione dei fascicoli di parte dei giudizi di merito, ove eventualmente tale contratto sia contenuto, nè la parziale trascrizione in ricorso di alcuni passi del medesimo contratto o accordo.
Il ricorso, pertanto, deve ritenersi improcedibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010