Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.432 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29704-2008 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLDEN GYM CLUB, in persona del presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato PERSICO MONICA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIARDINO GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato MARIANI RENATO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3307/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 26/04/07, depositata il 17/12/2007;

è presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI MAURIZIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 5842 del 17.4.2007 e con sentenza definitiva n. 3307 del 17.12.2007, riformando la decisione di primo grado, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di B.M. con l’associazione sportiva Golden Gym Club ed ha condannato la convenuta al pagamento in favore della dipendente di differenze retributive e del TFR. Avverso la sentenza definitiva n. 3307 del 17.12.2007 Golden Gym Club ha proposto ricorso per cassazione con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2094, 2095 e 2222 c.c. per avere il giudice di appello erroneamente ravvisato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti; 2) violazione degli artt. 115, 116, 420 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè vizi di motivazione, per avere il giudice di appello valutato in modo erroneo le prove testimoniali raccolte così ravvisando nel rapporto gli elementi qualificanti della subordinazione.

B.M. ha resistito con controricorso.

Osserva la Corte che l’associazione sportiva ha proposto ricorso soltanto contro la sentenza definitiva del 17.12.2007, che si è limitata a quantificare le spettanze della B., ma non contro la sentenza non definitiva del 17.4.2007 (neppure prodotta in giudizio), che ha deciso sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che i motivi del ricorso per cassazione non hanno alcuna attinenza con il “decisum” della sentenza definitiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. Mariani Renato che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30.00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali Iva e Cpa, che distrae in favore dell’avv. MARIANI Renato.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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