LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 221-2009 proposto da:
D.G.C., già titolare della ditta “Canale Due di Di Gregorio Carmela”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato SANCHEZ EMILIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MUSCOLINO EMANUELE FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.V., M.F.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1334/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA dell’11/12/07, depositata il 21/12/2007;
è presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI MAURIZIO.
FATTO E DIRITTO
Nella causa promossa da P.V. nei confronti di D.G. C., titolare della ditta “Canale 2”, per il pagamento di differenze retributive e TFR, la Corte di Appello di Messina, quale giudice di rinvio, con sentenza depositata il 21.12.2007, in parziale accoglimento dell’appello di D.G.C. contro la sentenza del Tribunale di Marsala, ha ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato di P.V. con la sig.ra D.G. dal novembre 1991 al dicembre 1992 ed ha condannato la D.G. al pagamento in favore del P. della complessiva somma di Euro 9.981,72.
Avverso detta sentenza la sig.ra D.G. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, con il quale ha denunciato omessa o insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove circa la durata del rapporto di lavoro.
L’intimato non si è costituito.
Si osserva preliminarmente che il ricorso in esame è soggetto al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).
Secondo l’art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Le Sezioni Unite della Cassazione al riguardo hanno avuto modo di chiarire che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 20603/2007, n. 4646/2008, n. 16558/2008) ed hanno altresì precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Sez. Un. 6420/2008). E’ di tutta evidenza, infatti, che la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5 non avrebbe alcun significato se si limitasse a prescrivere che dal complesso del motivo di ricorso siano desumibili il fatto controverso ed il vizio logico della motivazione, poichè una siffatta prescrizione è già insita nel menzionato art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso di specie difetta una sintesi idonea a circoscrivere i fatti controversi ed i vizi logici della motivazione, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’autorevole interpretazione delle Sezioni Unite, sicchè il motivo di ricorso non può essere preso in esame.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010