LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 993-2009 proposto da:
TURKISH AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato PESCATORI CARLO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1077/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’8/02/07, depositata il 10/06/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza definitiva n. 1077 depositata il 10.6.2008, ha respinto il terzo motivo dell’appello proposto da Turkish Airlines avverso la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva condannato la società a corrispondere al dipendente varie differenze retributive.
Avverso la sentenza non definitiva n. 615/2004 ed avverso la sentenza definitiva n. 1077/2008 della Corte di Appello la società ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dei risultati di una consulenza contabile.
L’intimato ha resistito con controricorso e con memoria. Osserva la Corte che il motivo di ricorso non investe la sentenza non definitiva n. 615/2004, che aveva respinto tutti i motivi di appello tranne il terzo, e che non è stata nemmeno prodotta in questo giudizio.
Ciò premesso si osserva preliminarmente che il ricorso in esame è soggetto al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).
Secondo l’art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Le Sezioni Unite della Cassazione al riguardo hanno avuto modo di chiarire che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 20603/2007, n. 4646/2008, n. 16558/2008) ed hanno altresì precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Sez. Un. 6420/2008). E’ di tutta evidenza, infatti, che la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5 non avrebbe alcun significato se si limitasse a prescrivere che dal complesso del motivo di ricorso siano desumibili il fatto controverso ed il vizio logico della motivazione, poichè una siffatta prescrizione è già insita nel menzionato art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso di specie difetta una sintesi idonea a circoscrivere i fatti controversi ed i vizi logici della motivazione, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’autorevole interpretazione delle Sezioni Unite, sicchè il motivo di ricorso non può essere preso in esame.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo, esclusa in ogni caso la sussistenza della colpa grave e l’applicabilità dell’art. 385 c.p.c., comma 4 nel testo vigente ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010