Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.44 del 05/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.F., B.T., B.M. e B.

G., rappresentati e difesi dall’avv. De Lauro Vincenzo giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 105/08/06, depositata il 12 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. T.F., B.T., M. e G., quali eredi di Bi.Ma., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 105/08/06, depositata il 12 febbraio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti degli eredi di Bi.Ma. per INVIM relativa all’anno 1985.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto i quattro motivi, tutti attinenti a violazioni di legge, sono privi dei relativi quesiti di diritto prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso può, pertanto, essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che i ricorrenti vanno conseguentemente condannati in solido alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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