Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.440 del 13/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (o A.), S.S., A.A., M.F., D.A.G., tutti elettivamente domiciliati in Roma, via dei Bentivoglio n. 32, presso lo studio dell’Avv. Avellis Vincenzo, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 128/07, depositata il 7 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso in senso conforme alla relazione.

OSSERVA Ritenuto che, con sentenza depositata il 7 marzo 2007, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, ha riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda con la quale F.A., S. S., A.A., M.F., D.A. G., avevano chiesto la condanna dell’Amministrazione provinciale al pagamento del corrispettivo dell’attività di progettazione di un edificio scolastico o, in subordine, di quanto loro spettante a titolo di indebito arricchimento, condannando l’amministrazione al pagamento della somma di L. 159.300.000 a titolo di indebito arricchimento;

che la Corte d’appello ha rigettato la domanda dei professionisti, rilevando che, nel caso di specie, trovava applicazione il D.L. n. 66 del 1989, art. 23, che aveva introdotto la possibilità per il privato di esperire azione di responsabilità diretta nei confronti degli amministratori e dei funzionari per i servizi resi all’amministrazione senza il rispetto delle prescritte formalità;

che, conseguentemente, l’azione di indebito arricchimento non poteva essere esperita in mancanza del requisito della sussidiarietà di detta azione;

che, per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso F.A. (o A.), S.S., A.A., M.F., D.A.G. sulla base di un unico motivo, con il quale si deduce il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed erronea e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito con modificazioni dalla L. n. 144 del 1989;

che l’intimata amministrazione non ha svolto difese;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 19 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… rilevato che l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 e vizio di motivazione, è inammissibile sia con riferimento al vizio di violazione di legge, atteso che la sua deduzione non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, così come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2), che con riguardo al vizio di motivazione, che, oltre a non contenere alcun momento di sintesi, omologo al principio di diritto, in grado di circoscriverne i limiti e di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. n. 20603 del 2007), spinge le proprie doglianze alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità; ritiene il ricorso inammissibile”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione del consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472