Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.441 del 13/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14773-2007 proposto da:

A.F.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FARAONE VITTORIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE (Ispettorato 2009 Centrale Repressioni Frodi – Ufficio di Bari) in 8078 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 61/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del 14.2.07, depositata il 22/02/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE IPPOLISTO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI MARCO.

FATTO E DIRITTO

A.F.A. impugna la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 61 del 2007 del 14 febbraio 2007, notificata in data 26 marzo 2007 con la quale veniva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 602 del 2005.

Lamenta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello adottata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto ricorribile per cassazione la decisione adottata dal Tribunale sulla controversia in questione, relativa a opposizione a ordinanza ingiunzione avverso provvedimento dell’Ufficio Repressione Frodi di Bari per il pagamento di sanzione amministrativa per L. 24.184.656 per violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3. Infatti, la decisione in questione era stata pubblicata il 13 dicembre 2005, prima dell’entrata in vigore della novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, lett. a, che ha previsto l’appellabilità di tali decisioni. La Corte territoriale dichiarava anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., della cit. L., art. 27, u.c., per la parte in cui si prevede l’appellabilità solo per le decisioni successive all’entrata in vigore del decreto stesso e non per quelle anteriori.

Parte intimata, Ministero Politiche Agricole – Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha presentato memoria per la partecipazione all’udienza camerale.

La ricorrente ripropone la questione di costituzionalità già avanzata, ulteriormente argomentando con riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., poichè tale modifica ha di fatto privato il diritto di difesa della tutela offerta da secondo grado di giudizio. La ricorrente deduce anche omessa motivazione (secondo motivo) e violazione dell’art. 159 c.p.c., comma 3, perchè la Corte avrebbe dovuto applicare il principio della “conservazione degli effetti dell’impugnazione, in forza dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.”, visto che l’errore processuale era “dipeso da obbiettiva quanto scusabile incertezza sul corretto strumento impugnatorio dovuto alla vaghezza del legislatore della L. n. 40 del 2006”. L’atto da convertire aveva gli stessi requisiti di sostanza e di forma dell’atto nel quale doveva essere convertito.

I restanti motivi (da tre a sette) riguardano il merito della controversia.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state depositate memorie per l’udienza.

All’udienza in camera di consiglio la Procura Generale concludeva in senso conforme alla relazione del consigliere relatore.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore che di seguito si riporta.

“Il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs., art. 6) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la Sentenza n. 20603 del 2007”.

La Corte ulteriormente osserva che difetta del quesito anche il motivo di ricorso col quale viene prospettata la questione di costituzionalità (Cass. 2008 n. 28050).

Parte intimata, pur avendo depositato memoria al fine di essere informata della data di udienza, non ha presenziato. Non avendo depositato controricorso, nè avendo partecipato all’udienza camerale non v’è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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