LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24300-2006 proposto da:
AVIS AUTONOLEGGIO SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio degli avvocati NARDONE LORENZO e DE NISCO VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 40856/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del 4.7.05, depositata il 19/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1.5/10/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE;
udito per la ricorrente l’Avvocato NARDONE Lorenzo che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI MARCO;
che conferma le conclusioni scritte ed inoltre conclude per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Napoli con sentenza del 19 luglio 2005 rigettava parzialmente l’opposizione proposta da Avis Autonoleggio spa avverso il comune di Napoli e l’esattore Monte dei Paschi per l’annullamento di numerose cartelle esattoriali relative a verbali di contestazione di infrazioni stradali risalenti all’anno 2000.
Rilevava che, mentre per alcune sanzioni era stato dimostrato l’avvenuto pagamento o l’illegittimità, a causa della perdita di titolarità dei veicoli, per altre il noleggiatore era obbligato in solido, quale proprietario del veicolo, con l’utilizzatore. Avis Autonoleggio spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 agosto 2006 e illustrato da memoria. Il comune di Napoli è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.
Con l’unica censura (che si conclude con ben sei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., tuttavia superflui, atteso che al ricorso, relativo a sentenza emessa prima del 2 marzo 2006, resta inapplicabile il D.Lgs. n. 40 del 2006) l’Avis lamenta che l’Amministrazione abbia posto in esecuzione i provvedimenti contro il noleggiatore e non – contro i clienti utilizzatori dei veicoli, dei quali l’opponente aveva comunicato il nominativo. Si duole che questa doglianza sia stata respinta dal giudice di pace affermando che la responsabilità del proprietario del veicolo potrebbe essere esclusa solo in caso di circolazione contro la sua volontà.
Il ricorso è inammissibile, perchè la sentenza doveva essere impugnata con appello.
Va ricordato che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 (ed opposizione recuperatoria Cass. 3647/07), allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 c.p.c. e ss., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla L. n. 689 del 1981. (ex multis Cass 9180/06). Nel caso di specie non risulta, nè dalle deduzioni di ricorso nè dalla sentenza, che ha omesso di qualificare l’opposizione, che sia stata proposta opposizione recuperatoria.
La qualificazione deve essere effettuata pertanto dal giudice di legittimità. Escluso palesemente che siano stati dedotti vizi formali della cartella, le deduzioni di ricorso lasciano configurare soltanto la proposizione di un’opposizione all’esecuzione, per avere l’istante contestato la scelta dell’amministrazione di porre in esecuzione i titoli formatisi contro l’obbligato solidale, anzichè contro l’autore della violazione.
Al rigetto dell’opposizione all’esecuzione doveva far seguito, nel regime anteriore alla modifica di cui alla L. n. 52 del 2006, l’impugnazione con appello ordinario davanti al tribunale. Il ricorso immediato per cassazione era infatti previsto per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e per quella regolata dalla L. n. 689 del 1981, escluse nella specie.
Discende da quanto esposto a declaratoria di inammissibilità del ricorso senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010