LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29975-2006 proposto da:
O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO CASTELNUOVO 60, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI UMBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI BRUNO, giusta procura speciale margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38714/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 23.9.05, depositata il 26/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI MARCO.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Roma con sentenza del 26 settembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da O.R. avverso il Comune di Roma, per l’annullamento del verbale di contestazione n. *****, relativo a violazione dell’art. 173 C.d.S. (uso indebito di telefono cellulare).
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 novembre 2006, al quale il Comune di Roma ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.
Giova preliminarmente rilevare che invano il controricorrente eccepisce la mancata indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. Detta norma è applicabile ai ricorsi che impugnino sentenze emesse dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (2 marzo 2006) e quindi l’odierna controversia resta estranea al disposto dell’art. 366 bis c.p.c..
L’unico motivo di ricorso si articola in due doglianze e lamenta violazione dell’art. 201 C.d.S. e vizio di motivazione con riferimento alla omessa contestazione immediata della violazione. La ricorrente assume che al momento del fatto ella non si trovava alla guida di alcuna vettura, ma si trovava a casa ammalata. Deduce che aveva contestato la genericità della verbalizzazione circa “l’intensità del traffico in atto”, ma che il giudice di pace aveva fatto riferimento esclusivamente alla fede privilegiata del verbale, che non poteva valere con riguardo ad una mera valutazione (e non ad una percezione sensoriale), quale quella effettuata dal verbalizzante circa l’intensità del traffico.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata così reca: “rilevato che quanto attestato dai vigili urbani fa fede fino a querela di falso, il giudice rigetta il ricorso”. Tale motivazione, appena sufficiente con riguardo alla individuazione del veicolo di proprietà O. alla luce di quanto affermato da Su 17355/09, è invece gravemente carente quanto alla omissione della contestazione immediata. Infatti in materia di circolazione stradale, qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200, comma 1, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata (Cass. 18071/07).
Nel caso di specie il giudice di pace si è sottratto a questo potere- dovere, senza motivare in alcun modo sulle ragioni addotte dai verbalizzanti e sulla necessità di verificare in sede istruttoria la fondatezza delle motivazioni eventualmente indicate nell’atto per giustificare la mancata contestazione immediata. Una approfondita valutazione era invece necessaria, sia in considerazione delle deduzioni circa la identificazione della vettura, sia in generale in considerazione della necessità che deve essere controllata in giudizio “la materiale impossibilità della contestazione” (art. 384 reg. esec.). Dovrà quindi essere verificato che fosse inutile ogni sforzo (è questo il concetto sotteso alla materiale impossibilità) dei verbalizzanti per l’immediata contestazione, il che rileva soprattutto in caso di accertamento di violazioni che, senza di essa, non sono concretamente confutabili dal trasgressore, il quale, raggiunto dal verbale a distanza di alcuni mesi dal fatto, sì trova sovente nell’impossibilità di fatto di ricostruire la situazione dei luoghi e rammentare la presenza di testimoni in grado di riferire sulle circostanze specifiche oggetto dell’addebito. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, il quale provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010